Normativa e prassi

9 Febbraio 2026

Si al credito d’imposta Zes unica, anche se il reddito è catastale

La norma di riferimento non collega l’agevolazione ad alcun metodo di determinazione del reddito, e nemmeno a un particolare tipo di scritture contabili

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 25 del 9 febbraio 2026, chiarisce che anche gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale e adottano la contabilità semplificata possono accedere al credito d’imposta previsto per gli investimenti nella Zona economica speciale unica, purché rientrino tra le imprese individuate dal Dm 18 settembre 2024 e operino nella Zes unica del Mezzogiorno.

Il chiarimento nasce su input di un imprenditore agricolo individuale, che opera nella produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). L’impresa è qualificata come microimpresa e ha realizzato, tra gennaio e novembre 2025, investimenti in nuovi macchinari destinati a migliorare capacità produttiva ed efficienza. Si tratta di interventi conformi al Regolamento (Ue) 2022/2472, che considera ammissibili gli investimenti volti a migliorare rendimento e sostenibilità dell’azienda agricola.

Il dubbio del contribuente è se il regime di determinazione del reddito su base catastale e la contabilità semplificata, che applica, possano rappresentare un ostacolo all’accesso al credito d’imposta.

Il quadro normativo
L’Agenzia, innanzitutto, ripercorre le disposizioni di riferimento. Il credito d’imposta Zes unica agricola è stato introdotto dall’articolo 16‑bis del decreto‑legge n. 124/2023. La misura sostiene gli investimenti realizzati nelle regioni che compongono la Zes unica del Mezzogiorno, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, secondo le deroghe previste dall’articolo 107 del Tfue.

In seguito, il Dm del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze del 18 settembre 2024 ha definito modalità di accesso e criteri di ammissibilità. Gli investimenti agevolabili comprendono l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, oltre all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, purché rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il punto decisivo della risposta dell’Agenzia si trova nell’articolo 2 del Dm 18 settembre 2024. La norma, infatti, al comma 2, stabilisce che possono accedere al credito le imprese agricole, forestali e quelle della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. Quindi, non pone alcun collegamento tra la spettanza dell’agevolazione e il metodo di determinazione del reddito. Inoltre, non richiede di applicare alla contabilità il regime ordinario, né un particolare tipo di scritture contabili. L’unico requisito è che l’impresa sia operativa nella Zes unica e rientri tra quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, del decreto, cioè:

a) imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Tfue

b) imprese attive nel settore forestale

c) microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Sulla base del chiaro quadro normativo l’Agenzia ha, pertanto, concluso che anche i titolari di reddito agrario determinato catastalmente (articolo 32, Tuir) possono beneficiare del credito d’imposta Zes unica, anche se adottano la contabilità semplificata.

Si al credito d’imposta Zes unica, anche se il reddito è catastale

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