18 Novembre 2025
Le immobilizzazioni immateriali (2) dall’ammortamento alle valutazioni
Restyling al principio contabile Oic 24. In attesa della versione definitiva, una guida in tre puntate per orientarsi tra disciplina civilistica e fiscale delle immobilizzazioni immateriali
In attesa della pubblicazione della nuova versione del principio contabile nazionale Oic 24, prosegue il nostro viaggio tra gli istituti principali contenuti nel principio contabile relativo alle immobilizzazioni immateriali. Focus su avviamento, valutazione e rilevazioni successive.
L’avviamento
Rappresenta il valore immateriale intrinseco di un’azienda, che prescinde dal valore contabile dei singoli asset. L’avviamento consiste nella capacità dell’azienda di generare utili futuri. Esso può essere generato internamente, oppure derivare dall’acquisto di un’azienda presso terzi. È iscrivibile in bilancio soltanto se effettivamente quantificabile e, dunque, quando è acquisito a titolo oneroso e a seguito di operazioni straordinarie (l’acquisizione di un’azienda o di un ramo d’azienda).
Sul piano contabile, il valore dell’avviamento corrisponde alla differenza tra il prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione dell’azienda (o del ramo d’azienda) ed il valore corrente attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.
L’ammortamento di tale bene immateriale avviene sistematicamente, in un periodo corrispondente alla sua vita utile, cioè il periodo entro il quale si stima che esso produrrà benefici per l’azienda. In ogni caso, il periodo di ammortamento non può essere superiore a 20 anni. In casi eccezionali, in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni.
La disciplina dettata dai principi contabili nazionali diverge da quella dei principi internazionali, i quali non ammettono l’ammortamento dell’avviamento acquisito a titolo oneroso in considerazione del fatto che si tratta di un’attività a vita utile “indefinita” (cfr. Ias n. 38).
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Il principio Oic24 detta regole particolari per le immobilizzazioni in corso e per gli acconti. Infatti, possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale anche i costi sostenuti per l’acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali per le quali non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (ad esempio, nel caso di brevetti e marchi) o non sia stata ancora completato il progetto (nel caso di costi di sviluppo).
Del pari, si iscrivono, alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento, gli acconti versati ai fornitori come anticipo per l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali che non hanno ancora soddisfatto i requisiti per la loro scrizione.
I suddetti valori non possono essere ammortizzati fino a quando non siano stati trasformati in un’immobilizzazione immateriale completa.
Le valutazioni
Successivamente all’iscrizione in bilancio, può rendersi necessario procedere ad una diversa valutazione (in aumento o in decremento) dell’immobilizzazioni immateriale.
Al verificarsi di una perdita durevole di valore, l’articolo 2426, comma 1, numero 3 del codice civile stabilisce che l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello iscritto in bilancio secondo le corrette regole di redazione e valutazione deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Inoltre l’Oic n. 9 (“Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”) ribadisce che una perdita durevole di valore si realizza quando il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile.
Affinché si possa procedere alla svalutazione di un’immobilizzazione è necessario, dunque, stimare il valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso (valore attuale secondo i flussi di cassa interni) e il valore equo (fair value) dell’attività, ovverosia il corrispettivo atteso in caso di libera transazione sul mercato, al netto dei costi di vendita.
In ogni caso, una volta individuata la riduzione di valore, la differenza deve essere imputata al conto economico.
Oltre ai casi di svalutazione, in cui il valore iscritto in bilancio è sopravvalutato e quindi necessita di essere ridotto, può verificarsi l’ipotesi diametralmente opposta, e cioè che il costo residuo in bilancio sia al di sotto del valore reale del cespite. La rivalutazione dei beni immateriali, è possibile unicamente nei casi in cui sia emanata una legge speciale che la consenta. Al contrario, la mera inflazione non costituisce di per sé ragione sufficiente a superare il divieto di rivalutazione ove non legislativamente prevista.
L’alienazione dei beni immateriali
Il trattamento contabile della vendita del bene immobilizzato consiste nell’eliminazione della relativa voce in bilancio per la misura corrispondente al valore netto contabile dell’immobilizzazione ceduta, in contropartita al corrispettivo ricevuto.
L’eventuale differenza (positiva o negativa) tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione darà origine ad una plusvalenza o ad una minusvalenza, da rilevare a conto economico rispettivamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi” o nella voce B14 “oneri diversi di gestione”.
Prospettive di riforma dell’OIC 24
I principali emendamenti emersi in seno alle ultime consultazioni dell’Organismo italiano di contabilità riguardano i metodi di ammortamento e l’iscrizione in bilancio dei beni acquistati con opzione di rivendita. Si tratta di contratti che prevedono una clausola di rivendita del bene da parte dell’acquirente allo stesso fornitore o ad un terzo. Differiscono dalla compravendita ordinaria per la precarietà degli effetti reali del trasferimento.
In tema di ammortamento, deve evidenziarsi che il metodo più comune è quello a quote costanti, sebbene sia consentito anche l’utilizzo di quello a quote decrescenti o parametrate ad altre variabili quantitative. Non è ammesso l’utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento siano commisurate ai ricavi o ai risultati d’esercizio della società o di un suo ramo o divisione. La proposta di riforma, invece, vuole introdurre la possibilità di adottare un criterio di stima della quota di ammortamento parametrato ai ricavi per quelle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile. A tali fini è necessario che venga utilizzato il metodo di ammortamento a quote decrescenti, che i ricavi rappresentino un’approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa e che ciò sia dimostrabile. In sostanza, al fine di determinare la quota di costo ammortizzabile, si apre ora alla possibilità di discostarsi dal criterio temporale della vita utile in favore di un criterio ancorato alla percentuale di ricavi che il bene è in grado di generare.
L’altra novità riguarda i beni acquisiti con opzione di rivendita, per cui si prevede la necessità di contabilizzare detti beni solo quando la società ha raggiungo un grado di certezza ragionevole circa l’eventualità che l’opzione non sia esercitata dal titolare del diritto. Ciò, sia quando l’opzione è in capo all’acquirente sia quando è in capo al venditore. Ne consegue che in tutti gli altri casi il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.
continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 17 novembre 2025
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