Normativa e prassi

4 Novembre 2025

Se la ditta individuale diventa Srl porta con sé i crediti da bonus edilizi

Gli importi derivanti dallo sconto in fattura applicato ai clienti possono essere conferiti dall’imprenditore in una società di nuova costituzione, ma con limiti a ulteriori future cessioni

I crediti da bonus edilizi derivanti dallo sconto in fattura possono essere trasferiti, unitamente all’azienda, dall’imprenditore individuale che intende costituire una società a responsabilità limitata. Tuttavia, l’operazione straordinaria di conferimento non determina una successione universale nei diritti e doveri del soggetto conferente. Questo significa che i crediti non possono essere oggetto di un’ulteriore e successiva cessione da parte della Srl neocostituita. è il parere fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 281 del 4 novembre 2025 a seguito di un’istanza di interpello presentata da un contribuente.

Il quesito
Una ditta individuale operante nel settore edile ha eseguito alcuni lavori che hanno consentito ai propri clienti di beneficiare delle detrazioni fiscali legate al Superbonus, all’Ecobonus e al recupero del patrimonio edilizio.

A seguito di tali interventi, i committenti hanno optato per lo “sconto in fattura”, con conseguente maturazione, in capo all’imprenditore che ha effettuato i lavori, dei corrispondenti crediti di imposta.

L’imprenditore ha proposto interpello all’Agenzia delle entrate, rappresentando di essere intenzionato ad attuare una riorganizzazione dell’attività mediante il conferimento dell’unica azienda posseduta in una Srl unipersonale appositamente costituita. Il quesito verte sulla sorte dei crediti maturati in precedenza con lo sconto in fattura, ed in particolare se gli stessi possano essere trasferiti liberamente alla costituenda società di capitali e quali siano gli oneri formali da rispettare.

Secondo la soluzione interpretativa illustrata dall’imprenditore, il conferimento dell’intera azienda, in costanza dell’attività esercitata, sarebbe assimilabile ad una “trasformazione”, con subentro a titolo universale da parte della Srl in tutti i diritti della conferente.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria
L’Agenzia delle entrate è di diverso avviso.

Infatti, l’operazione di conferimento si differenzia da quelle di trasformazione, fusione e scissione, apparendo al più assimilabile a quella di cessione. Pertanto, il conferimento di azienda, ancorché neutrale sotto il profilo fiscale, non comporta alcuna successione universale dei diritti e doveri del soggetto conferente nella società conferitaria.

Premesso tanto, bisogna considerare la disciplina specifica dettata in materia di circolazione dei crediti di imposta derivanti dall’applicazione del cosiddetto sconto in fattura o dalla cessione dei crediti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus edilizi). Bisogna, quindi, tenere a mente i limiti alla circolazione posti dall’articolo 121 del Dl n. 34/2020 secondo cui i crediti maturati dai fornitori sono cedibili ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari (soggetti qualificati).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si giunge alla conclusione che il trasferimento dei crediti da bonus edilizi mediante sconto in fattura sia qualificabile come una cessione e, come tale, incida sul limite (e sul numero) dei trasferimenti ”liberi” consentiti dalla norma.

Detto in altro modo, pur potendo i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura essere oggetto di conferimento unitamente all’azienda alla quale afferiscono, tale trasferimento comunque rileva ai fini del computo del numero massimo di cessioni ”libere” effettuabili dal titolare dei crediti stessi.

In conclusione, i crediti potranno essere conferiti dall’imprenditore unitamente all’azienda nella (costituenda) società conferitaria, ma tale trasferimento inciderà sul numero massimo di cessioni ”libere” previsto dall’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, poiché l’operazione comporta un mutamento della titolarità del credito. Pertanto, i crediti non potranno essere ulteriormente oggetto di ”libera” cessione, se non verso i soggetti qualificati previsti dall’articolo 121 (banche e intermediari finanziari).

Riguardo alle formalità da rispettare, l’Agenzia ha chiarito che il trasferimento con conferimento soggiace alle stesse regole dettate per le cessioni di crediti.

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