Normativa e prassi

4 Novembre 2025

Se la permuta è con bene futuro, non c’è sconto sulla plusvalenza

Il regime fiscale agevolato richiede che il corrispettivo sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, ma poiché non esistono ancora non possono essere iscritti in bilancio come tali

In caso di permuta tra un bene presente, come un terreno edificabile, e un bene futuro, come dei posti auto da costruire, non si applica il regime agevolato previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 86 del Tuir. Questo perché il bene futuro non è ancora esistente né ammortizzabile al momento della permuta, e quindi non soddisfa i requisiti dettati dalla norma per limitare la plusvalenza imponibile al solo conguaglio in denaro. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia nella risposta n. 283 del 4 novembre 2025.

A chiedere la precisazione è una società per azioni, proprietaria di un terreno adibito a parcheggio pubblico. La stessa intende cederlo a terzi ricevendo in cambio dei posti auto che verranno costruiti su quell’area, oltre a un conguaglio in denaro. La società qualifica l’operazione come una permuta tra un bene presente (il terreno) e un bene futuro (il parcheggio urbano), e precisa che il bene futuro sarà ammortizzabile per l’80% del suo valore, mentre il restante 20% sarà attribuito al terreno, non ammortizzabile.

Alla luce di ciò, la Spa chiede se possa applicarsi il regime agevolato previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 86 del Tuir, secondo cui, in caso di cessione con corrispettivo costituita esclusivamente da beni ammortizzabili iscritti in bilancio allo stesso valore del bene ceduto, la plusvalenza imponibile è limitata al solo conguaglio in denaro. La società sostiene che la permuta, ai fini fiscali, è assimilabile a una cessione e che la norma non pone limiti espliciti sull’applicabilità alle permute, purché il corrispettivo sia rappresentato da beni ammortizzabili.

In base a questa interpretazione, la Spa ritiene legittimo iscrivere in bilancio i beni ricevuti (posti auto) allo stesso valore del terreno ceduto e tassare esclusivamente il conguaglio in denaro come plusvalenza.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 283/2025, ha chiarito che, sebbene la permuta sia fiscalmente equiparata a una cessione a titolo oneroso, il regime fiscale in argomento non può essere esteso a operazioni che coinvolgono beni futuri. In questo caso, i posti auto non sono ancora stati realizzati e, quindi, non possono essere considerati beni ammortizzabili.

Condizione essenziale per accedere al regime agevolato è che il corrispettivo della cessione sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili: il bene ricevuto deve quindi essere già esistente, strumentale all’attività d’impresa e va iscritto in bilancio allo stesso valore del bene ceduto.

Nel caso alla sua attenzione, la società aveva previsto che l’80% del valore dei posti auto sarebbe stato ammortizzabile, mentre il restante 20% sarebbe stato attribuito al terreno incluso, non ammortizzabile. L’Agenzia, nella risposta odierna, sottolinea che questa ripartizione è irrilevante ai fini dell’applicazione del regime agevolato, poiché il bene non è ancora stato realizzato e quindi non può essere iscritto in bilancio né sottoposto ad ammortamento.

La conseguenza è che l’intera operazione di permuta genera una plusvalenza imponibile, da determinarsi secondo le regole ordinarie previste dagli articoli 9 e 86 del Tuir.

Se la permuta è con bene futuro, non c’è sconto sulla plusvalenza

Ultimi articoli

Normativa e prassi 12 Novembre 2025

Compensazioni tra soggetti diversi: l’Agenzia ribadisce il divieto

Anche all’interno di reti d’impresa, i crediti d’imposta di un soggetto non possono estinguere debiti altrui: la modalità resta ammessa solo tra posizioni tributarie dello stesso contribuente La compensazione di debiti e crediti tributari tra soggetti diversi, anche se aderenti a una Rete d’imprese, configura un accollo fiscale vietato dalla normativa in vigore.

Attualità 12 Novembre 2025

Sport Bonus 2025, ultima chiamata: domande entro il 14 novembre ore 12

Le imprese donatrici possono presentare la richiesta per accedere al credito d’imposta sulle erogazioni destinate alla manutenzione, il restauro o la costruzione di nuovi impianti sportivi pubblici Non è più tempo di rimandare: le richieste per accedere al credito d’imposta sulle erogazioni liberali in denaro a favore dei titolari o gestori di impianti sportivi pubblici possono essere inviate fino alle ore 12 di venerdì 14 novembre.

Normativa e prassi 12 Novembre 2025

Cambi valute estere: online le medie di ottobre

L’aggiornamento mensile è previsto dal Tuir per il calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società in presenza di elementi in moneta diversa dall’euro Puntuale, sul sito dell’Agenzia delle entrate, arriva il provvedimento del 12 novembre 2025, che accerta le medie dei cambi delle valute estere rilevate nello scorso mese di ottobre calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.

Analisi e commenti 11 Novembre 2025

Convenzione Italia – Kosovo, accordo in linea con il modello Ocse

Lo scorso 29 ottobre è entrata in vigore l’intesa bilaterale per regolare i rapporti fiscali e scongiurare il pericolo di doppia imposizione per cittadini e imprese che operano nei due Paesi Lo scorso 29 ottobre è entrata in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Kosovo, firmata a Pristina il 22 giugno 2021.

torna all'inizio del contenuto