3 Novembre 2025
Attività concertistica della Onlus, erogazioni ammesse all’art bonus
L’evoluzione delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali non pregiudica la fruizione dell’agevolazione per l’associazione con attività strutturata nel mondo dello spettacolo
Possono beneficiare dell’art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere l’attività di un’associazione senza scopo di lucro dedita all’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del decreto ministeriale n. 463/2024 che ha abrogato e sostituto il decreto ministeriale del 27 luglio 2017, in materia di criteri per l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus). Il chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia n. 279 del 3 novembre 2025.
La Onlus istante fa sapere che con l’introduzione nel decreto ministeriale 27 luglio 2017 dell’articolo 21bis relativo ai “Centri di produzione musica”, è entrata a far parte di tale categoria, lasciando quella delle attività artistiche e corali. Chiede quindi se, con l’inserimento nel settore “Centri di produzione musica” le erogazioni liberali ricevute possano rientrare nell’Art bonus (articolo 1 del Dl n. 83/2014).
L’Agenzia richiama la disciplina sull’Art bonus. Si tratta di un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni di denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (Dl n. 83/2014). Il bonus spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui se si tratta di titolari di reddito d’impresa, in tre quote annuali e vale anche se le donazioni per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai concessionari dei beni.
L’Agenzia per verificare l’applicabilità della agevolazione alle erogazioni liberali destinate alla Onlus ha acquisito il parere del ministero della Cultura. Quest’ultimo elenca i contributi fruiti dall’ente per l’attività concertistica e corale in vari trienni e segnala, inoltre, che per le annualità 2025-2027 la stessa Onlus è stata ammessa anche al contributo a valere sul FNSV per l’anno 2025 per il settore ”centri di produzione” e per il settore ”festival di musica”. In pratica si può senz’altro affermare che l’associazione abbia i requisiti di attività strutturata nel settore dello spettacolo.
Dal punto di vista dell’evoluzione normativa anche il ministero citato ha rilevato, nel parere fornito, che il decreto ministeriale del 27 luglio 2017 è stato abrogato e sostituito dal decreto ministeriale n. 463/2024.
La Onlus in conclusione quindi possiede i requisiti richiesti dal citato articolo 1 del decreto legge n. 83/2014 e di conseguenza le erogazioni liberali ricevute e destinate al sostegno della propria attività possono beneficiare dell’Art bonus.
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