Normativa e prassi

19 Giugno 2026

Senza autonomia del trustee, niente autonomia fiscale al trust

Quando il patrimonio resta, di fatto, nella disponibilità dei beneficiari o di altri soggetti collegati, il reddito del trust passa per imputazione in capo agli interponenti residenti in Italia

Con la risposta n. 125 del 18 giugno 2026, l’Agenzia delle entrate spiega come, in ambito fiscale, non sia sufficiente la veste formale di un trust per ottenerne il riconoscimento come soggetto autonomo d’imposta. A tal fine, ciò che rileva è la sostanza dell’assetto di poteri e dei rapporti tra i soggetti coinvolti.

Il trust esaminato è stato istituito dal padre della persona richiedente chiarimenti, con finalità dichiaratamente familiari: garantire il sostegno economico, la crescita e la tutela della figlia minore (beneficiaria finale) e della compagna (beneficiaria vitalizia). Il patrimonio è stato suddiviso in due sottofondi distinti ed è alimentato anche tramite disposizioni testamentarie. I trustee sono il richiedente e la beneficiaria vitalizia, mentre un professionista svolge il ruolo di Guardiano. I trustee dispongono di ampi poteri gestionali, inclusa la possibilità di amministrare, investire e distribuire redditi o capitale alle beneficiarie.

L’analisi dell’Agenzia delle entrate si sposta dal piano formale a quello sostanziale, verificando se esista una reale autonomia del trustee, elemento essenziale per riconoscere il corretto trattamento fiscale del trust. Secondo la prassi consolidata (cfr, tra le altre, circolare 61/2010), infatti, un trust non è validamente operante sotto il profilo fiscale quando si limita a fungere da interposizione fittizia, ossia da semplice schermo dietro il quale altri soggetti continuano a detenere il controllo effettivo dei beni (vedi articolo “Riconoscimento fiscale dei trust. La questione dipende dal gestore”).

Nel caso specifico, emergono molteplici elementi che depongono per questa qualificazione.

In primo luogo, vi è una forte commistione di ruoli. La beneficiaria vitalizia è anche trustee e beneficia direttamente dei beni del trust, ad esempio, tramite l’usufrutto su un immobile. La persona richiedente, a sua volta, è trustee ma anche potenziale beneficiaria finale del trust. Questa sovrapposizione riduce drasticamente l’indipendenza decisionale che dovrebbe caratterizzare la figura del trustee.

In secondo luogo, i poteri attribuiti ai trustee risultano particolarmente ampi e, soprattutto, orientati verso interessi che vanno oltre le finalità familiari dichiarate. In particolare, è prevista la possibilità di effettuare anticipazioni di capitale senza limiti, anche per esigenze di liquidità della società partecipata dagli stessi soggetti coinvolti nel trust. Ciò evidenzia che il trust può essere utilizzato come strumento di supporto finanziario alla società di famiglia e, più in generale, al gruppo societario di riferimento.

Pertanto, il trust non appare più soltanto uno strumento di protezione e gestione patrimoniale familiare, ma anche un mezzo funzionale alla stabilità e al finanziamento di interessi imprenditoriali direttamente riconducibili ai trustee e alle beneficiarie.

Un ulteriore profilo critico riguarda il ruolo del Guardiano. Sebbene formalmente incaricato di garantire equilibrio e controllo, egli non viene considerato pienamente indipendente, in quanto ha intrattenuto rapporti professionali con il disponente e potrebbe averne anche con gli altri soggetti coinvolti. Anche il meccanismo di sostituzione dei trustee non assicura una reale autonomia, poiché le possibili nomine restano nell’ambito di soggetti legati alla famiglia o al gruppo societario.

Tanto considerato, l’Agenzia conclude che nel caso specifico non sussista un effettivo spossessamento del patrimonio da parte del disponente né una gestione autonoma e indipendente da parte dei trustee. In particolare, è ravvisabile un potere di ingerenza da parte delle beneficiarie esercitabile tramite la beneficiaria vitalizia in qualità di trustee. Inoltre, è assente anche l’autonomia decisionale e gestoria del trustee che ha formulato l’interpello, perché il fondo in trust è a disposizione “’illimitata” delle esigenze di liquidità della società di cui è socia, unitamente alla beneficiaria finale. Inoltre, è a sua volta potenziale beneficiaria del trust, in mancanza di discendenti della beneficiaria finale.

La conseguenza è che il trust non può essere considerato un soggetto passivo d’imposta autonomo: il reddito di cui “appare titolare” deve essere assoggettato a imposizione per “imputazione” pro quota in capo all’interponente residente in Italia, ovvero alle beneficiarie del trust, secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir.

Lo stesso ragionamento si estende agli obblighi di monitoraggio fiscale. Le attività finanziarie detenute all’estero, pur formalmente intestate ai trustee, devono essere dichiarate direttamente dalle beneficiarie nel quadro RW. Analogamente, su tali attività ricade in capo alle stesse l’obbligo di versamento dell’Ivafe.


Fonte: FiscoOggi

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