27 Ottobre 2025
Straordinario degli infermieri distinto dalla reperibilità
L’imposta agevolata del 5% per il lavoro extra dei dipendenti di aziende ed enti del Sistema sanitario nazionale non riguarda altre voci retributive come quella per la “pronta disponibilità”
L’imposta sostitutiva agevolata nella misura del 5% sui compensi per il lavoro straordinario effettuato dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale, introdotta dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1 comma 354) non può essere applicata a compensi diversi da quelli per il lavoro straordinario regolato dall’articolo 47 del Contratto collettivo nazione di lavoro del Comparto sanità, triennio 2019-2021. Ciò significa che non è applicabile né alle ore effettuate in base alla reperibilità né ad altre forme retributive, per esempio quelle per le attività straordinarie svolte in occasione di consultazioni elettorali.
È la sintesi della risposta n. 272 dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2025 a un’azienda sanitaria che voleva sapere se l’imposta ridotta poteva valere anche per le “Ore di pronta disponibilità” e per le “Prestazioni svolte in sede elettorale”.
L’Agenzia ricorda che il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente che in caso di necessità ha l’obbligo di raggiungere la struttura. Si tratta di una prestazione disciplinata dall’articolo 44 del Ccnl Comparto Sanità 20192021 la quale, anche se è retribuita a titolo di straordinario, non può essere ricondotta nell’ambito del lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Ccnl (“Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio”).
L’Agenzia ricorda inoltre che le norme agevolative sono sempre di stretta interpretazione e non si possono applicare al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza 2778/2021 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 264/2017.
Stessa cosa per le “Prestazioni svolte in sede elettorale”, cioè le attività straordinarie svolte dai dipendenti in occasione di consultazioni elettorali, dal momento che anche queste ultime non possono essere ricondotte all’alveo delle prestazioni di lavoro straordinario comprese nell’articolo 47 del citato Ccnl.
La tassazione di favore pari al 5%, in conclusione, non potrà valere per i compensi relativi alle ore di pronta disponibilità né per le prestazioni svolte in sede elettorale.
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