17 Ottobre 2025
Premi sportivi dilettantistici 2025, fino a 300 euro ritenuta con rimborso
Il parere dell’Agenzia sulla misura di favore prevista dal Milleproroghe per il 2024, non estesa al 2025, ma reintrodotta dal Testo unico sui versamenti (Tuvr) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026
Un’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti dovrà assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro. È uno dei punti chiariti dall’Agenzia con la risposta n. 265/2025 all’Asd che chiedeva il corretto trattamento impositivo dei premi corrisposti agli associati, considerata l’evoluzione normativa delle misure fiscali.
Sia l’associazione che l’Agenzia ripercorrono le modifiche alla disciplina sulla tassazione dei premi sportivi.
Secondo quanto stabilito dal decreto Milleproroghe emanato nel 2023 e convertito in legge nel 2024 (articolo 14, comma 2-quater Dl 215/2023), sui premi sportivi versati ai sensi dell’articolo 36 comma 6-quater del Dlgs n. 36/2021 agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo dal 29 febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte nella misura del 20% per gli importi che non superano i 300 euro. Oltre tale soglia, invece, i premi dovranno essere assoggettati a ritenuta alla fonte.
Tale disposizione normativa non è stata prorogata per il 2025.
La questione sulla tassazione dei premi è stata poi ritoccata dal ”Testo Unico in materia di versamenti e riscossione” – Tuvr (Dlgs n. 33/2025) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. In particolare con l’articolo 45, comma 9 l’esenzione viene prorogata e resa strutturale dall’anno 2025 (“Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”).
L’associazione alla luce dell’evoluzione normativa chiede:
- se con riferimento al periodo d’imposta 2025 debba procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, come previsto dalla normativa
- se sia tenuta a effettuare entro il 16 gennaio 2026 i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta relative al mese di dicembre 2025, considerate le norme di favore introdotte dal Tuvr
- se sia tenuta, dal 1° gennaio 2026, ad assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta i premi erogati agli atleti dilettanti, solo nel caso in cui tali somme corrisposte al singolo sportivo superino i trecento euro.
L’Agenzia ritiene che l’associazione sportiva, con riferimento al periodo d’imposta 2025, debba procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento. Nel 2026 potrà comunque essere presentata domanda di rimborso per i premi non superiori a 300 euro erogati nel 2025 al medesimo soggetto.
Con riferimento alla seconda domanda formulata dall’Asd, l’Agenzia fa presente che l’obbligo di effettuare la ritenuta deve essere verificato in relazione alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso, e non del versamento. Di conseguenza per l’annualità 2025, la ritenuta alla fonte sui premi erogati va applicata e versata nel rispetto dei termini fiscali vigenti per tale anno.
Riguardo al terzo quesito, infine, l’associazione, a partire dal 1° gennaio 2026, dovrà assoggettare a ritenuta i premi erogati a ciascuna atleta se l’ammontare supera i 300 euro (articolo 45, comma 9, del Tuvr).
Ultimi articoli
Attualità 14 Novembre 2025
Credito d’imposta Zes unica 2025: al via le comunicazioni integrative
Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, per accedere all’agevolazione, le imprese devono attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati quest’anno e già indicati in una precedente comunicazione Le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria per il credito d’imposta Zes unica 2025 devono completare l’ultimo adempimento previsto dalla normativa per accedere all’agevolazione: la trasmissione della comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Attualità 14 Novembre 2025
Attenzione alle false comunicazioni di regolarizzazione wallet criptovalute
Arrivano per posta elettronica e consigliano di versare commissioni elevate per evitare presunte possibili problematiche legate al riciclaggio di denaro Ulteriore segnalazione di phishing in circolazione.
Normativa e prassi 13 Novembre 2025
Superbonus sisma al 110% anche per il coniuge convivente
L’Agenzia delle entrate conferma che la detrazione possa essere applicata per le spese sostenute dal marito anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile Il coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria di un fabbricato danneggiato dal terremoto può accedere, in presenza dei requisiti richiesti, al Superbonus con percentuale del 110% per lavori sostenuti nel 2025 anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile.
Attualità 13 Novembre 2025
Consultazione Mef su Economia sociale, per i pareri tempo extra fino a domani
I tecnici del ministero dell’Economia e delle Finanze prenderanno in considerazione solo commenti e suggerimenti espressi in forma non anonima e attinenti all’argomento della consultazione Prorogato dal 12 al 14 novembre, il termine per partecipare alla consultazione pubblica sul “Piano nazionale per l’economia sociale” del Mef, realizzato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2023 (C/2023/1344).