17 Ottobre 2025
Premi sportivi dilettantistici 2025, fino a 300 euro ritenuta con rimborso
Il parere dell’Agenzia sulla misura di favore prevista dal Milleproroghe per il 2024, non estesa al 2025, ma reintrodotta dal Testo unico sui versamenti (Tuvr) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026
Un’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti dovrà assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro. È uno dei punti chiariti dall’Agenzia con la risposta n. 265/2025 all’Asd che chiedeva il corretto trattamento impositivo dei premi corrisposti agli associati, considerata l’evoluzione normativa delle misure fiscali.
Sia l’associazione che l’Agenzia ripercorrono le modifiche alla disciplina sulla tassazione dei premi sportivi.
Secondo quanto stabilito dal decreto Milleproroghe emanato nel 2023 e convertito in legge nel 2024 (articolo 14, comma 2-quater Dl 215/2023), sui premi sportivi versati ai sensi dell’articolo 36 comma 6-quater del Dlgs n. 36/2021 agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo dal 29 febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte nella misura del 20% per gli importi che non superano i 300 euro. Oltre tale soglia, invece, i premi dovranno essere assoggettati a ritenuta alla fonte.
Tale disposizione normativa non è stata prorogata per il 2025.
La questione sulla tassazione dei premi è stata poi ritoccata dal ”Testo Unico in materia di versamenti e riscossione” – Tuvr (Dlgs n. 33/2025) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. In particolare con l’articolo 45, comma 9 l’esenzione viene prorogata e resa strutturale dall’anno 2025 (“Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”).
L’associazione alla luce dell’evoluzione normativa chiede:
- se con riferimento al periodo d’imposta 2025 debba procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, come previsto dalla normativa
- se sia tenuta a effettuare entro il 16 gennaio 2026 i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta relative al mese di dicembre 2025, considerate le norme di favore introdotte dal Tuvr
- se sia tenuta, dal 1° gennaio 2026, ad assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta i premi erogati agli atleti dilettanti, solo nel caso in cui tali somme corrisposte al singolo sportivo superino i trecento euro.
L’Agenzia ritiene che l’associazione sportiva, con riferimento al periodo d’imposta 2025, debba procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento. Nel 2026 potrà comunque essere presentata domanda di rimborso per i premi non superiori a 300 euro erogati nel 2025 al medesimo soggetto.
Con riferimento alla seconda domanda formulata dall’Asd, l’Agenzia fa presente che l’obbligo di effettuare la ritenuta deve essere verificato in relazione alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso, e non del versamento. Di conseguenza per l’annualità 2025, la ritenuta alla fonte sui premi erogati va applicata e versata nel rispetto dei termini fiscali vigenti per tale anno.
Riguardo al terzo quesito, infine, l’associazione, a partire dal 1° gennaio 2026, dovrà assoggettare a ritenuta i premi erogati a ciascuna atleta se l’ammontare supera i 300 euro (articolo 45, comma 9, del Tuvr).
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