Normativa e prassi

7 Ottobre 2025

Piattaforma idraulica antincendio, richiesta per la sicurezza senza Bollo

L’onere del versamento dell’imposta non sorge per la comunicazione obbligatoria da inviare all’Inail finalizzata alla conservazione e alla gestione dei dati del macchinario

La richiesta di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata da un ente pubblico all’Inail non sconta l’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di una comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio finalizzata alla conservazione di dati e non di una domanda relativa “alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili” che invece integra il presupposto impositivo del Bollo. Il chiarimento arriva con la risposta n. 260 del 7 ottobre dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia sottolinea che l’istanza di immatricolazione in esame, per espressa disposizione ministeriale, è qualificata come una comunicazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro ed è finalizzata alla gestione di una banca dati di competenza dell’Inail (dm n. 111/2011). Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle indicate nell’allegato VII del Dlgs n. 81/2008, invia una comunicazione all’Inail per consentire la gestione della banca dati. L’istituto a sua volta assegna un numero di matricola all’apparecchio.

In linea generale l’Agenzia ricorda che è dovuta l’imposta nella misura di 16 euro per le “istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita’ montane e delle unità sanitarie  locali,  nonché’  agli  enti  pubblici in  relazione  alla tenuta  di  pubblici  registri, tendenti  ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati,  estratti, copie e simili, con esclusione delle istanze di cui all’articolo 3, comma 1, del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  24  marzo  1994,  n.  379, presentate ai fini della percezione dell’indennità prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n.162”.

Considerato che l’Inail è un ente pubblico economico e non una amministrazione dello Stato, le istanze presentate all’Istituto rilevano, ai fini dell’imposta di bollo, solo se riguardano la “tenuta di pubblici registri” e sono tese a ottenere ”un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati”. In questi casi non si può applicare l’esenzione prevista dall’articolo 16 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972 e il pagamento del bollo grava sull’ente pubblico non economico.

Nel caso in esame, l’imposta di bollo non è dovuta considerato che si tratta di una comunicazione obbligatoria per la sicurezza e non di una domanda finalizzata ad ottenere il rilascio di certificati o l’emanazione di un provvedimento amministrativo.

In conclusione, l’imposta di bollo sulla domanda di immatricolazione della piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata dalla pa all’Inail non dovrà assolvere l’imposta di bollo per assenza del presupposto impositivo.

Piattaforma idraulica antincendio, richiesta per la sicurezza senza Bollo

Ultimi articoli

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

Normativa e prassi 21 Gennaio 2026

Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale

Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.

torna all'inizio del contenuto