Normativa e prassi

16 Maggio 2025

Indicazioni operative dall’Agenzia – 1 Le novità del Bilancio 2025 sull’Irpef

Con la circolare n. 4/E, firmata oggi, 16 maggio 2025, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, vengono fornite indicazioni operative sulle novità fiscali contenute nella Bilancio 2025 (legge n. 204/2024) concernenti l’Irpef e sulle novità intervenute sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, non solo con l’ultimo Bilancio, ma anche con il decreto n. 192/2024, attuativo della riforma fiscale (legge n. 111/2023). 
Di seguito alcune delle disposizioni principali sull’Irpef, in un secondo approfondimento un focus sui redditi di lavoro dipendente.

Novità per aliquote e scaglioni, detrazioni per lavoro dipendente
La circolare chiarisce che sono previsti a regime (commi 2 e 3) la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote (23% per i redditi fino a 28mila euro; 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro; 43% per i redditi superiori a 50mila euro), l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato da 1.880 euro a 1.955 euro se il reddito complessivo non supera 15mila euro, e il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo finalizzato a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare l’esclusione dal beneficio del trattamento integrativo di alcuni soggetti.

È riconosciuta (comma 4), ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20mila euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Al riguardo, la circolare precisa che tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo e che, a tale fine, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Specifica, altresì, che in presenza di più redditi di lavoro dipendente i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Il comma 6 riconosce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20mila euro ma non a 40mila euro; tale detrazione è pari a mille euro per i redditi superiori a 20mila e fino a 32mila euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32mila euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40mila euro. La circolare specifica, al riguardo, che il sostituto d’imposta riconosce in via automatica tali benefici all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza, pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore e, in sede di conguaglio, recupera gli importi dovuti effettuando la compensazione tra le somme a debito e quelle a credito.

Detrazioni per familiari a carico
Il documento di prassi commenta, inoltre, le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio in materia di detrazioni per carichi di famiglia.

Il comma 11 limita, infatti, la spettanza della detrazione per carichi di famiglia, di cui all’articolo 12 del Tuir, prevedendo che tale detrazione sia riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni (salvo che si tratti di disabili); inoltre, fermi restando i suddetti limiti anagrafici, estende la detrazione anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente.

Il citato comma 11 limita, inoltre, ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione prevista dall’articolo 12 del Tuir per gli altri familiari conviventi, con la conseguenza che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti solo per gli ascendenti fiscalmente a carico e non per gli altri familiari conviventi (quali ad esempio i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali).

Il comma 11 inserisce, infine, nell’articolo 12 del Tuir, il comma 2-bis, il quale prevede che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

La circolare, al riguardo, evidenzia che anche le misure di welfare previste dall’articolo 51 del Tuir e dalle altre disposizioni devono intendersi riferite solamente ai familiari indicati all’articolo 12, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 e, per quanto riguarda i figli, precisa che l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, senza disabilità accertata, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del Tuir.

continua

Indicazioni operative dall’Agenzia – 1 Le novità del Bilancio 2025 sull’Irpef

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