16 Maggio 2025
Le basi per l’applicazione dell’Iva nei casi di distacchi di personale
Con la conversione del decreto-legge n. 131/2024 (il “Salva-infrazioni”) – avvenuta con legge n. 166/2024 – è stata introdotta una importante novità sul trattamento ai fini Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale.
L’intervento normativo va a incidere, in particolare, sul comma 35 dell’articolo 8 della legge n. 67/1988, previsione in forza della quale non dovevano ritenersi rilevanti ai fini dell’Iva i distacchi di personale effettuati a fronte del solo rimborso dei relativi costi, ossia quelli generalmente realizzati dagli operatori. Tale previsione, sottoposta al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza relativa alla causa C-94/19 “San Domenico Vetraria” era stata ritenuta incompatibile con la disciplina Iva unionale, sul presupposto che, in presenza del reciproco condizionamento tra il distacco e l’importo versato dalla distaccataria a favore della distaccante, non fosse legittimo includere l’operazione tra quelle da considerare fuori campo Iva.
Proprio al fine di conformarsi al pronunciamento della Corte Ue, l’articolo 16-ter del Salva-infrazioni ha abrogato il comma 35 dell’articolo 8 della legge n. 67/1988, facendo rientrare di fatto nel campo di applicazione dell’imposta, al ricorrere degli ordinari presupposti Iva, tutti i distacchi di personale effettuati verso corrispettivo, anche laddove l’ammontare di quest’ultimo sia pari al rimborso dei costi del personale distaccato.
Tanto premesso, la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, fornisce importanti istruzioni operative circa la verifica dei requisiti Iva (soggettivo, oggettivo e territoriale), con riferimento ai distacchi di personale e ad altre forme di messa disposizione dei dipendenti, quali la codatorialità e l’avvalimento.
Requisito soggettivo ed enti non commerciali
Il presupposto soggettivo si verifica, in ogni caso, quando il datore di lavoro (distaccante) esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo, in quanto soggetto passivo ai fini dell’Iva. Fanno eccezione, per effetto della specifica disposizione stabilita all’articolo 70-quinquies, comma 1, del Dpr n. 633/1972 (decreto Iva), le operazioni effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo Iva, in quanto tali fuori dal campo di applicazione dell’imposta.
Per gli enti non commerciali, che esercitano anche attività commerciale, invece, il presupposto soggettivo si verifica sempre quando il personale distaccato sia afferente all’attività d’impresa esercitata. Non si verifica, al contrario, nel caso in cui il distacco, oltre a riguardare il personale originariamente impiegato nell’attività istituzionale, sia anche effettuato senza un’organizzazione in forma d’impresa.
Requisito oggettivo e base imponibile
In linea generale, il requisito oggettivo sussiste – come indicato dai giudici unionali nella sentenza “San Domenico Vetraria” – quando il distacco e il corrispettivo si condizionano reciprocamente, vale a dire l’uno è effettuato solo a condizione che lo sia anche l’altro, e viceversa (“sinallagma”). Tale condizione si verifica anche quando l’operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi del personale distaccato.
Al ricorrere del presupposto oggettivo, la base imponibile Iva è sempre costituita dall’intero corrispettivo, anche laddove questo coincida con il mero rimborso dei costi del personale distaccato. Tale aspetto differenzia, ai fini fiscali, i distacchi di personale dalla somministrazione di manodopera a termine, per la quale continua ad applicarsi la specifica disposizione (articolo 26-bis, legge n. 196/1997 – che esclude dal computo della base imponibile Iva i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali del personale somministrato.
Presupposto territoriale della “messa a disposizione di personale”
Per i rapporti di distacco B2B, l’operazione si considera effettuata nel territorio dello Stato se resa a favore di un distaccatario soggetto passivo Iva stabilito in Italia, qualunque sia lo Stato di stabilimento del prestatore/distaccante. Ciò in forza della regola generale della territorialità, stabilita per le prestazioni di servizi “generiche” dall’articolo 7-ter del decreto Iva.
Per i distacchi resi a favore di committenti/distaccatari non soggetti passivi Iva (B2C), l’operazione si considera effettuata nel territorio dello Stato se il prestatore/distaccante è un soggetto passivo stabilito in Italia e il committente/distaccatario è domiciliato o residente nel territorio dell’Unione europea. In tal caso trova infatti applicazione la specifica deroga di cui all’articolo 7-septies, comma 1, lettera e), del decreto Iva, riguardante, in generale, tutti i rapporti di “messa a disposizione di personale”.
Decorrenza delle nuove previsioni
Il comma 1 dell’articolo 16-ter del Salva-infrazioni, a seguito del quale non sono più esclusi da Iva i distacchi di personale effettuati a fronte del mero rimborso dei costi, copre tutti i casi in cui i sottostanti contratti abbiano data di stipula o di rinnovo (anche tacito) pari o successiva al 1° gennaio 2025. Una disciplina a sé stante è stata invece riservata ai contratti precedenti, intendendo come tali anche quelli stipulati o rinnovati tra il 15 novembre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del Salva-infrazioni, e il 31 dicembre 2024.
Per i comportamenti pregressi, infatti, il comma 2 del predetto articolo 16-ter prevede una specifica clausola di salvaguardia che, al fine di tutelare il legittimo affidamento, e con esclusione delle operazioni già oggetto di contestazione per mezzo di atti divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2024, fa salvo il trattamento applicato dal contribuente alle operazioni di distacco:
- assoggettate all’Iva, conformemente a quanto stabilito nella sentenza C-94/19
- considerate fuori dal campo di applicazione dell’imposta, per effetto della previgente disposizione.
Codatorialità e avvalimento di personale
Il regime della codatorialità, solitamente utilizzato dalle imprese appartenenti a una rete d’imprese, ha caratteristiche ed effetti giuridici diversi rispetto ai distacchi di personale. Le imprese codatrici aderenti al regime sono, infatti, tutte “corresponsabili” del trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo nei confronti del personale dipendente, con la conseguenza che il pagamento per intero effettuato da una impresa referente legittima la stessa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese codatrici. Nella misura in cui l’ammontare di tali oneri (retributivi, previdenziali e assicurativi) sia addebitato pro-quota dall’impresa referente alle altre imprese codatrici, in funzione dell’utilizzo dei lavoratori ad esse direttamente e analiticamente imputabile, senza previsione di alcuna remunerazione aggiuntiva, il pagamento di tali addebiti costituisce mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’Iva (articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto Iva).
Per l’avvalimento occorre fare una distinzione tra quello previsto dall’articolo 104 del codice dei contratti pubblici e quello, solitamente stabilito ex lege, che consente a una pubblica amministrazione di “avvalersi” degli uffici di un’altra pubblica amministrazione.
Nel primo caso, la messa a disposizione di personale per mezzo di tale istituto rileva ai fini dell’Iva, se effettuata a titolo oneroso e se si verificano congiuntamente i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale sopra richiamati.
Diversamente, per l’avvalimento tra pubbliche amministrazioni, il requisito soggettivo si intende sempre soddisfatto qualora il soggetto avvalso sia una società “in house”. Quanto al requisito oggettivo, occorre invece verificare se la norma istitutiva o i relativi protocolli d’intesa prevedano l’erogazione di risorse finanziarie in favore del soggetto avvalso, e se tale erogazione costituisca il corrispettivo dell’avvalimento, in base ai criteri individuati con la circolare n. 34/2013.
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