Normativa e prassi

4 Aprile 2025

Se il rimborso Iva è erogato, il tipo di garanzia non si cambia

In tema di garanzie relative ai rimborsi Iva superiori a 30mila euro, la società che ha già chiesto e ottenuto un rimborso e, per effetto della fusione con la propria controllante, desideri sostituire “l’assunzione diretta dell’obbligo di pagamento” – la garanzia ottenuta a suo tempo dalla controllante – con una dichiarazione integrativa, non può farlo. In pratica, non può scegliere una forma di garanzia alternativa (risposta 83/2025)

La società, dichiara di aver effettuato significativi investimenti negli anni, accumulando crediti Iva per i quali ha presentato richieste di rimborso per i periodi di imposta 2021, 2022 e 2023. Ha già ricevuto i rimborsi richiesti e ha rispettato i termini per la presentazione delle dichiarazioni Iva. Per garantire i rimborsi, ha utilizzato garanzie fornite dalla compagine sua controllante. Nel frattempo, è avvenuta una fusione per incorporazione della controllante nella controllata richiedente, che ha comportato l’estinzione della prima e la successione della seconda in tutti i diritti e obblighi dell’incorporata.
 

La fusione ha avuto effetto dal 1° gennaio 2025. Prima di questa data, la neo controllante, che ha chiesto lumi all’Agenzia, intende informare l’ufficio rimborsi riguardo alla fusione e sostituire le precedenti garanzie fornite dalla vecchia controllante, con garanzie bancarie. La società ritiene di avere i requisiti per essere considerata una contribuente “virtuosa” e chiede conferma della possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per gli anni 2021, 2022 e 2023, e di ottenere la restituzione delle garanzie sostitutive. Inoltre, chiede che, se non fosse possibile ottenere la restituzione, l’ufficio possa confermare che le garanzie sostitutive siano considerate decadute.

Tanto in estrema sintesi premesso, l’Agenzia, nella risposta n. 83/2025, osserva che l’articolo 38-bis, comma 3, del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) ha introdotto importanti disposizioni riguardanti i rimborsi Iva superiori a 30mila euro. Questi rimborsi possono essere richiesti dai contribuenti che non rientrano nelle categorie a rischio indicate nel comma 4 dello stesso articolo, e sono eseguiti senza la necessità di prestare garanzia, a condizione che venga presentata la dichiarazione annuale o l’istanza di rimborso infrannuale. È fondamentale che tali documenti siano corredati del visto di conformità o di una sottoscrizione alternativa, come previsto dall’articolo 10, comma 7, del Dl n. 78/2009. In aggiunta, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi. Qualora questi requisiti non siano soddisfatti, è indispensabile prestare garanzia, come stabilito dal comma 5 dello stesso articolo. Questa garanzia può assumere diverse forme, tra cui cauzioni in titoli di Stato o fideiussioni rilasciate da banche o imprese commerciali.

Un aspetto interessante riguarda, però, i gruppi di società con un patrimonio consolidato superiore a 250 milioni di euro. In questo caso, la garanzia può essere prestata dalla capogruppo, che assume l’obbligo di restituzione integrale delle somme rimborsate, anche in caso di cessione della partecipazione nella controllata. Questo meccanismo consente una maggiore flessibilità e semplificazione per le grandi aziende.

Tuttavia, la presentazione di una dichiarazione integrativa per modificare il tipo di garanzia già scelto – nel caso specifico, attestazione di possedere i requisiti per essere considerato ”virtuoso” in luogo della garanzia fideiussoria – può essere effettuata solo fino a quando non sia stata conclusa, da parte dell’ufficio territorialmente competente, la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento.

Nel caso concreto, dunque, avendo l’ufficio già liquidato i rimborsi Iva, la richiedente non ha più la possibilità di integrare le proprie dichiarazioni, per scegliere una forma di garanzia alternativa.
Pertanto, essendo venuta meno la società controllante, originaria garante delle somme ricevute a rimborso, l’unica forma di garanzia alternativa che la richiedente può fornire all’ufficio è quella prestata con titoli di Stato, o con fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale, ovvero con polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.

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