Normativa e prassi

4 Aprile 2025

Il collirio, se “medicamento” sconta l’Iva ridotta al 10%

Il collirio che, a parere delle Dogane rientra nell’ambito della voce 3004 della Tariffa della Nomenclatura combinata è un medicamento. Di conseguenza, le sue cessioni sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10%, come previsto dal numero 114 della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. Così conclude l’Agenzia delle entrate, con la risposta 88 del 4 aprile 2025

La società che chiede quale sia la corretta aliquota da applicare al collirio in questione, produce e confeziona piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici, tra i quali il collirio, dispositivo medico, oggetto del chiarimento, alle cui cessioni, fino a ora, ha applicato l’aliquota Iva del 22 per cento. La contribuente, ritenendo applicabile alle vendite di tale prodotto l’Iva ridotta al 10% ha chiesto, ottenuto e allegato il prescritto parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

In particolare, secondo la disposizione richiamata dalla contribuente, usufruiscono dell’aliquota ridotta “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

Tuttavia, la norma di interpretazione autentica fornita dalla legge di bilancio 2019, ricorda l’Agenzia delle entrate, fa rientrare tra i prodotti con aliquota al 10% individuati dal n. 114 della Tabella A “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)”.

In sintesi, come precisato in numerosi documenti di prassi, l’agevolazione non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.

Detto ciò, riguardo al parere tecnico richiesto dalla società, l’Adm ha stabilito che il collirio prodotto dalla contribuente può essere classificato secondo le Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura combinata, facendo riferimento alle Regole 1 e 6, nell’ambito della voce 3004 della Tariffa, identificato con il Codice NC 3004 90 00. Questa voce comprende “Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto; altri”.

L’Agenzia delle entrate, a sua volta, sulla base della classificazione attribuita dalle Dogane, che fa rientrare il dispositivo medico nella voce 3004 della Nomenclatura, ritiene, in accordo con la società, che le cessioni del collirio commercializzato dalla contribuente sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10% prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.

Il collirio, se “medicamento” sconta l’Iva ridotta al 10%

Ultimi articoli

Normativa e prassi 17 Aprile 2026

Indici sintetici di affidabilità, dal Mef l’aggiornamento 2026

Rivisti 85 Isa, che interessano circa 1,85 milioni di contribuenti, da bar e ristoranti a studi dentistici, studi notarili e molte altre attività.

Normativa e prassi 16 Aprile 2026

Imprese estere controllate (Cfc): ridenominati i codici tributo

L’Agenzia delle entrate adegua il modello F24 alle novità del Tuir: con la risoluzione di oggi aggiorna i codici istituiti nel 2024 per il regime di tassazione minima globale Arrivano le istruzioni per permettere ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc).

Normativa e prassi 16 Aprile 2026

Nuovo codice tributo per il credito Transizione 5.0

L’agevolazione può essere fruita solo dalle imprese che hanno già ricevuto dal gestore dei Servizi energetici la comunicazione di ammissibilità tecnica degli investimenti Con l’obiettivo di consentire alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite F24, il credito d’imposta legato al piano Transizione 5.

Normativa e prassi 16 Aprile 2026

Arte, storia e tradizioni popolari, è esente Ires chi conserva gli usi

Con un decreto ministero dell’Economia e delle Finanze è riportata la lista delle associazioni beneficiarie per il 2025 dell’agevolazione disposta con la legge Finanziaria del 2007 Individuati, anche per l’anno d’imposta 2025, gli enti e le associazioni senza fini di lucro che possono fruire dell’esenzione dall’Ires perché operano per la realizzazione o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali.

torna all'inizio del contenuto