Normativa e prassi

3 Aprile 2025

Utilizzo della pista per eventi sportivi, senza fini di lucro c’è l’esenzione Iva

Una società extra Ue che ha ricevuto una prestazione di servizi da una società italiana proprietaria di un autodromo, consistente nell’utilizzo della pista per un evento sportivo, oltre a varie attività complementari alla manifestazione, non può qualificare il servizio ricevuto come una ”prestazione complessa legata alla pratica sportiva”, operazione che beneficia dell’esenzione Iva, come indicato dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 87 del 3 aprile 2025.

Il quesito è stato formulato in quanto la società italiana, nella fattura emessa, aveva indicato la prestazione come una mera “locazione di immobile”. Al contrario la società che presenta l’interpello ritiene che si tratti di un servizio complesso, non limitato alla mera locazione dell’autodromo, ma comprensivo di ulteriori attività, come l’ospitalità, il catering e il supporto logistico, essenziali per l’organizzazione dell’evento sportivo, al quale si può applicare l’esenzione prevista dalla direttiva Iva.

L’Agenzia, per quanto concerne la richiesta in esame, ricorda che il richiamato articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva Iva prevede l’esenzione per alcune talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport a patto che siano fornite da organismi senza fini di lucro, alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Il requisito fondamentale, quindi, è che il prestatore deve essere un organismo senza fini di lucro, presupposto che, nel caso descritto, non ricorre.

Tale requisito soggettivo, rileva l’Agenzia, è stato recepito e confermato anche nella normativa interna: “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto” (articolo 36-bis del Dl n. 75/2023).

In conclusione, l’esenzione per le prestazioni connesse alla pratica sportiva richiede una serie di presupposti, tra cui l’esistenza di un organismo senza scopo di lucro. Nel caso in esame invece la società che ha ricevuto la prestazione di servizi è una srl, cioè una società commerciale che, di conseguenza, non può essere inclusa fra i soggetti ammessi alla misura di favore.

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