Normativa e prassi

7 Febbraio 2025

Auto per disabili: costo detraibile anche con la permuta dell’usato

Il contribuente che acquista un’auto nuova per il figlio disabile a carico, pagando parte dell’importo dovuto scomputando il valore di un veicolo usato venduto al concessionario stesso, può beneficiare della detrazione Irpef del 19% sull’intero prezzo del veicolo (entro il limite di 18.075,99 euro) a patto che sia in possesso della documentazione idonea a dimostrare la “permuta” concordata con il venditore.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 11 di oggi, 7 febbraio 2025 risponde a un genitore che nel 2023 ha acquistato un’autovettura per il trasporto del figlio disabile. Il pagamento del mezzo è stato effettuato in parte con bonifico bancario e in parte scomputando dal prezzo di acquisto del mezzo il valore di un veicolo usato venduto allo stesso concessionario. Il contribuente chiede se può usufruire della detrazione Irpef prevista dal Tuir – articolo 15, comma 1, lettera c) – per l’acquisto dei mezzi di locomozione delle persone disabili, anche per il ”valore” del veicolo concesso in permuta al concessionario.

Nell’ordine d’acquisto, specifica il richiedente, sono riportati il prezzo intero dell’auto acquistata e il costo del mezzo dato in permuta, la caparra confirmatoria e il saldo da versare alla consegna del veicolo. Il contribuente ritiene che anche la quota corrispondente alla vendita dell’auto usata debba essere considerata come pagamento tracciabile, in quanto riportato nella ricevuta d’acquisto, allegata alla fattura e a tutti gli altri documenti necessari per accedere alla detrazione del 19 per cento.

L’Amministrazione finanziaria conferma ricordando, innanzitutto, nel dettaglio, requisiti e ambiti applicativi della norma agevolativa richiamata dal contribuente. Il beneficio consiste in una detrazione pari al 19% dall’imposta lorda Irpef, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione (nuovi o usati) delle persone con disabilità (articolo 3, legge n. 104/1992). È possibile usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto) includendo, nel limite del raggiungimento del tetto di spesa di 18.075,99 euro, anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

I mezzi agevolabili sono:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità
  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni
  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

Il dubbio del contribuente scaturisce, tuttavia, dalla nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2020 che subordina la detrazione Irpef dal 19% per gli oneri individuati dall’articolo 15 del Tuir, all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019). In particolare, sono ammessi i versamenti bancari o postali o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 Dlgs n. 241/1997. Sono escluse le spese per l’acquisto di medicinale e prestazioni sanitarie.

Il paletto vale anche per l’acquisto dei veicoli destinati alle persone disabili. L’Agenzia osserva che tuttavia il provvedimento con cui dovevano essere specificati gli “gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 Dlgs n. 241/1997” non è stato per ora emanato e che, quindi, come già precisato nella risposta n. 431/202 è corretto ritenere che “l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. Di conseguenza, secondo l’Amministrazione, è corretto ritenere che le “ulteriori modalità” ammesse siano quelle idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire lo svolgimento di efficaci controlli da parte degli uffici finanziari (cfr risoluzione n. 108/2014circolare n. 14/2023).

L’Agenzia a questo punto torna sul caso dell’interpello, in cui, il valore del veicolo usato venduto al concessionario è stato utilizzato a scomputo dell’importo totale dovuto a saldo dell’acquisto dell’auto nuova. In tal modo risultano compensati i rapporti di debito e credito tra le parti e la spesa, di conseguenza, è da considerare sostenuta per il suo intero ammontare.

Il pagamento, inoltre, può essere ritenuto tracciabile se il beneficiario della detrazione è in possesso di documenti idonei a identificare l’acquirente che sostiene la spesa, il prezzo di acquisto del veicolo nuovo e il “valore” dell’auto usata venduta al concessionario scomputato dall’importo dovuto a saldo. Tra i documenti idonei, le Entrate nominano: il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l’atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il valore compensato.

In conclusione, il richiedente potrà beneficiare della detrazione Irpef del 19%, calcolata sull’intero prezzo di acquisto della nuova auto, nel rispetto del limite massimo di 18.075,99 euro e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di acquisto, considerando, non solo l’importo versato tramite i sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997, ma anche l’ammontare del ”valore” di cessione del veicolo usato.

Auto per disabili: costo detraibile anche con la permuta dell’usato

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto