7 Febbraio 2025
Variazione catastale da Superbonus, l’Agenzia avvisa delle dimenticanze
Pronte le comunicazioni per rimediare al mancato invio della dichiarazione catastale da parte dei contribuenti che hanno usufruito del Superbonus. Con il provvedimento del 7 febbraio 2025 l’Agenzia definisce il contenuto e le modalità di invio delle comunicazioni, nei casi in cui l’adempimento non sia stato effettuato. I contribuenti infatti sono tenuti a dichiarare la variazione dello stato degli immobili interessati dagli interventi agevolati con il Superbonus. Attraverso la comunicazione il contribuente potrà valutare la correttezza dei dati in suo possesso ed eventualmente regolarizzare la propria posizione.
Come indicato dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 86 e 87, legge n. 213/2023) l’Agenzia delle entrate è tenuta a controllare, in relazione alle unità immobiliari oggetto di ristrutturazioni agevolate (Superbonus), che sia stata presentata, se prevista, la dichiarazione di variazione catastale anche ai fini degli effetti sulla rendita dell’immobile. Tali verifiche sono eseguite sulla base di liste selettive elaborate grazie a strumenti avanzati di analisi e interoperabilità delle banche dati.
Se dall’attività di controllo emerge che il contribuente non ha presentato la dichiarazione, l’Agenzia può inviare apposita comunicazione (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).
Il provvedimento odierno in sintesi precisa che l’Agenzia invia la comunicazione al domicilio digitale del contribuente o con raccomandata a/r. La stessa comunicazione è disponibile nel cassetto fiscale del contribuente.
Le informazioni messe a disposizione sono:
- il codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
- l’identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa ai lavori edilizi energetici, sismici, fotovoltaici o relativi alle colonnine di ricarica (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020, come modificati dalla legge n. 234/2021)
- l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia “Consegna documenti e istanze”, nel caso in cui il contribuente rilevi un errore o intenda fornire dati ed elementi sconosciuti all’Agenzia.
I destinatari della comunicazione possono regolarizzare le eventuali omissioni presentando le dichiarazioni mancanti (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 701/1994), beneficiando così delle sanzioni ridotte.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 18 Agosto 2026
Omnibus: novità per le perdite estere nelle fusioni transfrontaliere
Regolato il riconoscimento di quelle maturate da società residenti in altro Stato Ue o in Stati dello Spazio economico europeo, divenute definitivamente inutilizzabili nello Stato di origine L’articolo 10 del decreto legislativo n.
Analisi e commenti 17 Agosto 2026
Disciplina della Global minimum tax, ingresso per tre regimi semplificativi
Introdotti dal decreto legislativo Omnibus, in vigore dallo scorso 12 agosto, nuovi meccanismi elaborati in sede Ocse che riducono oneri applicativi e adempimenti dell’imposta minima effettiva Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 è stato pubblicato il Dlgs n.
Analisi e commenti 17 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (7) Lo sport di bambini e ragazzi
La spesa per l’iscrizione e l’abbonamento di piccoli e giovani da 5 a 18 anni ad attività sportive in piscina, palestra o altri impianti può dare diritto a una detrazione Irpef del 19% Le spese sostenute per l’attività sportiva svolta in via dilettantistica dai bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni possono dare diritto a una detrazione Irpef, cioè a una riduzione dell’imposta dovuta.
Normativa e prassi 14 Agosto 2026
Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio
Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.