Normativa e prassi

30 Luglio 2024

Prodotti con nicotina, ecco i codici se l’imposta non è versata nei termini

5503” e “5504” sono i codici tributo che dovranno essere utilizzati per versare, tramite il modello “F24 Accise”, nel primo caso, l’indennità di mora, nel secondo, gli interessi, per il ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina. A chiedere i due nuovi identificativi, istituiti oggi, 30 luglio 2024, con la risoluzione n. 42/E delle Entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si tratta, in particolare dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di questa sostanza nociva da parte dell’organismo, anche per mezzo di involucri funzionali al loro consumo, come previsto dall’articolo 62-quater.1, comma 1, del Dlgs n. 504/1995 26.

In precedenza, sempre su input dell’Adm, con la risoluzione n. 75/E del 14 dicembre 2022, nasceva il codice tributo “5483”, per pagare, sempre con il modello “F24 accise”, l’imposta di consumo sugli stessi prodotti.

Le codifiche istituite oggi sono state richieste dalle Dogane il 14 giugno in seguito alle modifiche intervenute sull’articolo 7, comma 3, della determinazione direttoriale n. 406606/RU del 9 settembre 2022 dell’Adm a opera della successiva determinazione n. 82915/RU del 9 febbraio 2023.

Ciò detto, il posto dei neonati codici tributo:

  • 5503” denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”

e

  • 5504” denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”

è nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M
  • nel campo “provincia”, la sigla della provincia della sede legale del fabbricante/depositario/rappresentante fiscale
  • nei campi “codice identificativo” e “rateazione” nessun valore
  • nel campo “mese” e nel campo “anno di riferimento”, il mese e l’anno di immissione in consumo dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”.
Prodotti con nicotina, ecco i codici se l’imposta non è versata nei termini

Ultimi articoli

Attualità 10 Marzo 2026

Al via le iscrizioni al 5 per mille per gli enti dello sport dilettantistico

Le associazioni sportive di nuova costituzione, o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti, hanno tempo fino al 10 aprile per inoltrare domanda di accesso al contributo Aperta la finestra temporale per le iscrizioni delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) al 5 per mille 2026.

Normativa e prassi 10 Marzo 2026

Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”

La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

torna all'inizio del contenuto