Normativa e prassi

11 Luglio 2024

Registro, pronti i codici per versare le somme che seguono i controlli

Istituiti con la risoluzione n. 35 di oggi, 11 luglio 2024, i codici tributo che dovranno essere utilizzati per il pagamento tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti. A monte del documento di prassi l’estensione del pagamento dei tributi tramite il modello F24 disposta dal decreto Mef del’8 novembre 2011 tra cui l’imposta di registro.

Successivamente, come indicato nel decreto stesso, l’Agenzia delle entrate, con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, rispettivamente del 3 gennaio 2014, del 9 luglio 2018, del 27 gennaio 2020 e del 27 novembre 2020, estendeva tale modalità di pagamento alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, degli atti dell’autorità giudiziaria richiesti dall’Agenzia delle entrate, degli atti privati e degli atti pubblici e delle scritture private autenticate previste dal Tur, e all’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.

A seguire, con le risoluzioni n. 14/E del 24 gennaio 2014, n. 57/E del 18 luglio 2018, n. 9/E del 20 febbraio 2020 e 76/E del 2 dicembre 2020 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento spontaneo dei tributi o in relazione ad avvisi di liquidazione.

La risoluzione odierna crea gli identificativi da indicare nel modello F24 per il versamento delle somme in esame derivanti da attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta.

Nelle tabelle riportate nel documento di prassi, per semplificare l’adempimento, i nuovi codici (prima colonna) sono affiancati dai codici tributo relativo al modello F23 (terza colonna).

Un primo blocco di tabelle riportano distintamente i codici relativi alle:

  • somme dovute a seguito di definizione per pagamento o per acquiescenza ex articolo 15del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
  • somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni ex articolo 17 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472
  • somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
  • somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Gli identificativi devono essere esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dell’anno di registrazione e nei campi “codice ufficio” e “codice atto” dei dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio.

Scorrendo la risoluzione seguono i codici da utilizzare per versare lesomme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta.
I codici devono essere riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dell’anno di registrazione e nei campi “codice ufficio” e “codice atto” dei dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio.

Segue la tabella dei nuovi codici dedicati alle somme dovute alla Cassa Nazionale del Notariato e agli Archivi Notarili a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta.

I codici tributo trovano posto nella sezione “Erario”, tra gli “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dell’anno di registrazione e nei campi “codice ufficio” e “codice atto” dei dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio.
La risoluzione precisa che per quanto riguarda il codice “A251” l’ufficio distrettuale competente è individuato indicando, in corrispondenza del campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, il corrispondente codice catastale reperibile nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”. Per facilitare i contribuenti la risoluzione riporta in allegato una tabella riepilogativa dei codici catastali corrispondenti a ciascun Archivio notarile distrettuale.

Infine, per il pagamento delle spese di notifica, precisa l’Agenzia, deve essere utilizzato il già esistente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”. I versamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

I nuovi codici tributo dal prossimo 22 luglio.

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