20 Marzo 2024
Lavoratori italiani all’estero, le retribuzioni convenzionali 2024
È approdato nella Gazzetta ufficiale di ieri, martedì 19 marzo 2024, il decreto del 6 marzo 2024 emanato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori italiani all’estero dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, previste dal Dl n. 317/1987. Per quanto riguarda la materia fiscale, l’uso delle retribuzioni convenzionali è previsto dal Tuir all’articolo 51 comma 8-bis per determinare, in deroga alle regole ordinarie, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
In particolare, le retribuzioni sono indicate nella tabella allegata al decreto, suddivisa nelle sezioni per operai e impiegati, quadri e dirigenti e sono applicabili esclusivamente ai settori produttivi indicati: industria, industria edile, artigianato, industria cinematografica, spettacolo, autotrasporto e spedizione merci, commercio, credito, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura, giornalismo.
Il dm specifica inoltre che le retribuzioni convenzionali sono frazionabili in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, suddividendole per 26 giornate.
Normativa di riferimento
Il decreto legge n. 317/1987 ha previsto l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri (articolo 1) e ha stabilito che i contributi dovuti per i regimi assicurativi siano calcolati su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale (articolo 4).
Dal punto di vista fiscale, indicazioni sono state date con la circolare n. 207/2000 del ministero delle Finanze, che ha precisato, tra le altre cose, che la normativa in esame:
- si rivolge a coloro che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano a essere qualificati come residenti fiscali in Italia in base all’articolo 2 del Tuir e che il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo
- non si applica qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero (in questo caso, infatti, la convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne)
- si applica a condizione che sia stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e che il dipendente sia collocato in uno speciale ruolo estero
- non si applica ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero.
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