Attualità

20 Marzo 2024

Sport dilettantistico: il timing per il contributo oneri previdenziali

Le associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, hanno tempo fino alle 23.59 di lunedì 22 aprile 2024 per presentare la domanda d’accesso al contributo a loro favore previsto dall’articolo 35, comma 8-sexies e seguenti, del decreto legislativo n. 36/2021, commisurato all’ammontare dei contributi previdenziali, per i quali le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e le società sportive dilettantistiche (Ssd) hanno l’obbligo di denuncia e di versamento, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. La richiesta va inviata tramite l’apposita procedura messa a disposizione sulla piattaforma del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Le regole per accedere al contributo sono indicate nel decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, sono richiesti i seguenti requisiti:

  • essere una associazione sportiva dilettantistica (Asd) o società̀ sportiva dilettantistica (Ssd) iscritta al registro nazionale delle attività̀ sportive dilettantistiche previsto dal Dlgsn.39/2021, alla data del 4 settembre 2023
  • non avere conseguito ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100mila euro nell’anno di imposta 2022, (per le associazioni o società̀ sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022)
  • avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul registro nazionale delle attività̀ sportive dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.

La cancellazione dal registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nello stesso anno successivamente alla data di cancellazione.

Insieme alla domanda i richiedenti dovranno presentare:

  1. copia bilancio o rendiconto dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o associati (per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022). Il Dipartimento per lo Sport verificherà se l’anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all’interno del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche
  2. copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento in virtù dei quali si richiede il contributo. Il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l’Inps il corretto versamento dei detti contributi.

L’ammontare dei contributi concessi non potrà in alcun caso superare lo stanziamento totale di 8,3 milioni di euro, che è stato previsto dall’articolo 35 comma 8-decies del Dlgs n. 36/2021. Se le domande supereranno l’ammontare dello stanziamento, i contributi concessi saranno rimodulati proporzionalmente.

Inoltre, la concessione del contributo è subordinata al rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, verificata tramite l’inserimento dei contributi approvati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

L’elenco dei beneficiari del contributo e l’importo del contributo concesso saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport e nella sezione pubblica del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L’erogazione avverrà, da parte del Dipartimento per lo Sport, sui conti correnti indicati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda.

Per eventuali chiarimenti: registro@sportesalute.eu

Sport dilettantistico: il timing per il contributo oneri previdenziali

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