22 Dicembre 2023
Pellet di sansa di vinacciolo, l’Iva è al 22 per cento
Aliquota Iva ordinaria al 22% per le cessioni di pellet vegetale di sansa di vinacciolo. È il chiarimento fornito dall’Agenzia nella risposta n. 480 del 22 dicembre 2023 a un’istanza di interpello presentata da una società.
Il pellet vegetale di sansa di vinacciolo è un prodotto derivante dal residuo del processo di estrazione dell’olio di vinacciolo e, per le sue alte prestazioni energetiche superiori del 25% a quelle del pellet di legno, viene utilizzato per la combustione nelle stufe a pellet. Nella sua istanza, la società ha spiegato di aver richiesto in precedenza all’Agenzia delle Dogane, sempre tramite l’istituto dell’interpello, un parere tecnico sulla corretta classificazione del prodotto ai fini Taric (Tariffa integrata comunitaria), ma che, in assenza del pronunciamento, riteneva, “per silenzio assenso” di poter classificare questa tipologia di pellet vegetale nell’ambito della categoria ”Fecce di vino; tartaro greggio”, con il codice 2307 (in particolare nella sottocategoria ”altre”, con codice 2307 0019 00), quindi inquadrabile ai fini Iva nella Tabella A Parte III del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) al numero 89), con applicazione dell’Iva al 10%.
Il parere, arrivato successivamente alla presentazione dell’interpello all’Agenzia delle entrate, è stato prodotto come integrazione spontanea in pendenza dei termini per la risposta e ha consentito quindi la disamina del caso. Nella risposta, infatti, l’Agenzia ha ricordato che nel caso di istanze che richiedono la corretta individuazione dell’aliquota Iva, a corredo dell’istanza è necessario presentare il parere tecnico dell’Agenzia delle dogane, pena l’inammissibilità dell’istanza (circolare n. 4/E del del 7 maggio 2021, paragrafo 2).
Tornando al caso in esame, l’Agenzia delle dogane, anche sulla base delle analisi effettuate su un campione del prodotto dai propri laboratori, ha classificato il pellet vegetale di sansa di vinacciolo diversamente dal contribuente, precisamente nell’ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale ”Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali” ed in particolare al Codice NC 2306 90 90: “’Panelli ed altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, derivanti dall’estrazione di grassi od oli vegetali o di origine microbica, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: altri: altri‘”.
Alla luce di questa classificazione merceologica, l’Agenzia delle entrate ha ricondotto il prodotto nell’ambito del n. 88) della Tabella A, Parte III allegata al decreto Iva, che riguarda “88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04)”, specificando che la voce doganale richiamata è quella della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987 e oggi corrispondente, tra le altre, alla voce doganale 23.06.
Tuttavia, osserva l’Agenzia, né la norma fiscale né la voce doganale in essa richiamata prevedono espressamente i pellet, ai quali, è questa la conclusione, deve ritenersi ordinariamente applicabile l’aliquota Iva del 22 per cento.

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