22 Dicembre 2023
Cessione di quote immobiliari Oicr, plusvalenze nel regime di esenzione
Le plusvalenze realizzate da un Oicr estero, derivanti dalla cessione delle quote del fondo immobiliare italiano, possono fruire del regime di esenzione di cui all’articolo 5, comma 5, del Dlgs n. 461/1997. Tali somme, infatti, non rientrano nel successivo comma 5-bis, del medesimo articolo 5, Dlgs. n. 461/1997, che esclude l’applicazione della misura di favore. È la sintesi del chiarimento fornito con la risoluzione n. 76 del 22 dicembre 2023 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante, che ha realizzato le plusvalenze dall’operazione di cessione, ritiene di poter rientrare nel perimetro agevolativo essendo qualificato come ”investitore istituzionale” stabilito in un Paese white list.
L’Agenzia dopo aver menzionato la disposizione sul regime di esenzione prevista dall’articolo 5, comma 5, del Dlgs n. 461/1997 («non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1, dell’articolo 81 [ora 67] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni») ricorda che l’articolo 1, comma 97 della legge di Bilancio 2023 ha introdotto un successivo comma 5-bis del Dlgs n. 461/1997 che preclude, per alcuni redditi realizzati a seguito di cessioni di quote, la fruizione della misura di favore.
Nel dettaglio tale norma prevede che “Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato”.
Le nuove disposizioni sono state introdotte per allineare il sistema italiano delle imposte sui redditi all’articolo 13, paragrafo 4, del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni e all’articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione multilaterale Ocse, che consentono la potestà impositiva dello Stato della fonte per le plusvalenze da alienazione di ”partecipazioni immobiliari”.
Il fine è quello di contrastare fenomeni di arbitraggio fiscale realizzati attraverso la cessione di partecipazioni in società immobiliari al posto della cessione diretta degli immobili.
L’Agenzia, inoltre, chiarisce che ai fini dell’individuazione dei fondi pensione e degli organismi di investimento possono beneficiare dell’esenzione tutti quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli Oicr italiani (circolare n. 11/2011).
Per quanto di interesse nel quesito formulato dall’istante, l’Agenzia ricorda il comma 99 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 che prevede l’esclusione dall’applicazione delle nuove disposizioni stabilite dal citato comma 5-bis, per le plusvalenze realizzate da Organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero (articolo 1, comma 633, della legge n. 178/2020).
Considerato che l’istante fa parte degli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall’articolo 1, comma 633, della legge n. 178 del 2020, in ogni caso allo stesso si applicherà la previsione contenuta nel comma 99, cioè l’esclusione della misura ostativa.
Alla luce del quadro delineato l’Agenzia ritiene che i redditi derivanti dalla cessione di quote di Oicr immobiliari non rientrino nell’esclusione introdotta dal citato articolo 5, comma 5-bis, del Dlgs n. 461/1997 e l’eventuale plusvalenza realizzata dall’istante potrà fruire del regime di esenzione.
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