Normativa e prassi

18 Dicembre 2023

Bonus fusione fondazioni bancarie, definiti termini e modi di fruizione

Con il provvedimento del 18 dicembre 2023, siglato dal direttore Ruffini, l’Agenzia delle entrate ha fissato i termini, le modalità e le procedure applicative del credito d’imposta, riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti, per le erogazioni in denaro “promesse” nei relativi progetti di fusione, effettuate a favore dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà. Quelle, cioè, che hanno un patrimonio contabile 2021 non superiore a 50 milioni di euro e bilanci di missione, nel quinquennio 2017-2021, con erogazioni deliberate ridotte per almeno il 30% rispetto al quinquennio precedente, e non in grado di raggiungere una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, a causa delle ridotte dimensioni patrimoniali.

Il bonus fiscale, istituito dal Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 396 a 401, legge n. 197/2022), come detto, è costituito da un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro effettuate dalle incorporanti, da utilizzare in compensazione, sarà assegnato fino a esaurimento dei fondi (6 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027). L’agevolazione, inoltre, è anche cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

Le indicazioni temporali
Tanto in sintesi premesso, il provvedimento odierno prevede che:

  • per accedere al bonus, le fondazioni beneficiarie devono trasmettere, all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio (Acri), le delibere d’impegno a effettuare le erogazioni, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2023 al 2027
  • nei 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre, l’Acri comunica all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, con i relativi codici fiscali e importi
  • dopo 30 giorni dal ricevimento della lista, l’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine comunicato dall’Acri e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, informa, con apposito provvedimento, l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’Acri
  • entro 60 giorni dalla comunicazione di riconoscimento del bonus le incorporanti beneficiarie effettuano le erogazioni previste nelle delibere d’impegno e trasmettono, contestualmente, copia della relativa documentazione bancaria all’Acri
  • nei successivi 15 giorni, l’Acri, con modalità telematiche concordate, invia all’Agenzia l’elenco delle fondazioni che hanno versato, rispettando l’impegno preso.

Se, una fondazione non provvede al versamento, anche parzialmente, l’Acri informa l’Agenzia, che nei 15 giorni seguenti annulla il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente, in misura proporzionale al mancato versamento. Poi, nei successivi 30 giorni, riconosce, nei limiti dell’importo resosi disponibile, il credito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere d’impegno, sono rimaste escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse. Per queste ultime, come per le prime, scattano i termini appena descritti.

Dal riconoscimento alla fruizione
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuto il riconoscimento e in quelle dei periodi d’imposta successivi, nei quali il credito è fruito.
È utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare concesso, il relativo modello F24 è scartato.

In alternativa alla compensazione, le fondazioni incorporanti beneficiarie possono cedere i relativi crediti, anche parzialmente, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione. In tal caso, la comunicazione della cessione del credito deve avvenire esclusivamente con le funzionalità messe a punto dall’Agenzia nell’area riservata del proprio sito. Fatto questo, i cessionari, dopo aver accettato la cessione, potranno utilizzare i crediti d’imposta, secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente.

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