18 Dicembre 2023
Affrancamento utili e riserve, i codici per interessi e sanzioni
Dopo i codici tributo per versare con F24 Elide l’imposta sostitutiva sui redditi degli utili e delle riserve di utile (articolo 1, commi 87-95, legge n. 197/2022), istituiti con la risoluzione n. 34/2023 dello scorso giugno, arrivano i codici tributo “8954” e “1954” per versare, rispettivamente, le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso. La novità con la risoluzione n. 70/E del 18 dicembre 2023 dell’Agenzia delle entrate.
Con la risoluzione odierna, quindi, l’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo per versare tramite F24 Elide le sanzioni e gli interessi dovuti nel caso in cui il contribuente sia ricorso al ravvedimento operoso per versare l’imposta sostitutiva sugli utili e le riserve di utile, introdotta dalla scorsa legge di Bilancio:
- “8954” denominato “Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “1954” denominato “Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
I codici dunque si aggiungono a quelli per versare la sostitutiva vera e propria (“1723” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, “1724” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, “1725” denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”)
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i nuovi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “Contribuente”, sono indicati:
nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.
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