Normativa e prassi

18 Dicembre 2023

Contributi del personale distaccato, compensabili con i bonus edilizi

Una società non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, che distacca alcuni suoi dipendenti presso una compagine italiana, parte dello stesso gruppo, può compensare i crediti di imposta edilizi, acquisiti da quest’ultima tramite ”cessione”, con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali dovuti in Italia per i propri lavoratori distaccati. È la sintesi della risposta n. 478 di oggi, 18 dicembre 2023.

L’istante, nel dettaglio, fa sapere che a seguito di un accordo con la società italiana facente parte del medesimo gruppo, acquisirebbe dei crediti fiscali maturati per interventi di ristrutturazioni inclusi nel Superbonus per utilizzarli in compensazione con i contributi previdenziali dovuti per il personale specializzato che ha distaccato in Italia. Chiede, quindi, se tale operazione è corretta ai fini fiscali.

L’Agenzia ripercorre la normativa sull’istituto della compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997)  secondo cui “ i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, per ricordare poi la recente disposizione (articolo 2-quater, Dl n. 11/2023) secondo cui tale compensazione può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi.

Tale principio è stato chiarito anche con la circolare n. 27/2023 (vedi articolo “Bonus edilizi, dall’Agenzia le novità su cessione credito e sconto in fattura”).

L’Agenzia inoltre fa una disamina della misura prevista dal decreto Rilancio (articolo 121, comma 3, Dl n. 20/2020) sulle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta edilizi individuati dall’articolo.

In conclusione, alla luce del quadro normativo descritto l’Agenzia, in linea con quanto prospettato dalla società istante, ritiene che la stessa può compensare i crediti di imposta edilizi acquisiti a mezzo di ”cessione del credito” con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, tramite del Modello F24.

Le indicazioni fornite non riguardano anche la legittimità del credito e la correttezza delle operazioni descritte, sui cui resta integro il potere di controllo da parte dell’amministrazione fiscale.

Viene ricordato, infine, che l’irregolare utilizzo dei crediti ai fini della compensazione dei debiti contributivi comporta il recupero della detrazione non spettante e l’applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Contributi del personale distaccato, compensabili con i bonus edilizi

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