12 Dicembre 2023
Tardiva garanzia compensazione Iva, via libera al ravvedimento speciale
In tema di compensazione di crediti Iva di gruppo, la tardiva presentazione della garanzia patrimoniale può essere regolarizzata tramite il ravvedimento speciale introdotto dall’ultimo Bilancio (articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022). Sia la norma di interpretazione autentica che la prassi dell’Agenzia delle entrate remano in tal senso. La conferma arriva con la risposta n. 475 dell’11 dicembre 2023 resa a una società tedesca che partecipa, in qualità di controllante, insieme a una Spa italiana (controllata) alla liquidazione Iva di gruppo.
L’istante, che intende presentare tardivamente le obbligatorie garanzie patrimoniali necessarie per ottenere il rimborso o servirsi della compensazione dei crediti Iva in relazione agli anni d’imposta 2019, 2020, 2021, ritiene di poterlo fare avvalendosi del ravvedimento speciale e, quindi, versando una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale. A questo proposito chiede l’approvazione dell’Amministrazione.
Come anticipato in sintesi, l’approvazione arriva con il richiamo alla risoluzione n. 67/E dello scorso 6 dicembre (vedi “Perimetro del ravvedimento speciale, l’Agenzia a domanda risponde”), che ha ricordato che, con norma di interpretazione autentica (articolo 21, Dl n. 34/2023), il legislatore ha chiarito che le parole “le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti” devono essere interpretate nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), nonché quelle di natura formale definibili ai sensi dell’articolo 1, commi da 166 a 173, della legge di bilancio per il 2023
b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), commesse in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.
Pertanto, osserva l’Agenzia, sono definibili tramite il ravvedimento speciale tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata, con esclusione delle violazioni:
a) commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento
b) relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione)
c) definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali)
d) relative agli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 4 del Dl n. 167/1990).
Per completezza, poi, nella risposta in esame l’Amministrazione evidenzia che il termine del 30 settembre 2023, previsto in origine per perfezionare le violazioni tramite l’istituto definitorio agevolato, è stato successivamente spostato al prossimo 20 dicembre (articolo 3-bis, Dl 132/2023).
Quindi, considerata l’interpretazione fornita dal legislatore, e in linea con i chiarimenti forniti nella risoluzione n. 67/2023, nel presupposto che le dichiarazioni annuali Iva relative ai periodi d’imposta in argomento siano state validamente presentate, l’istante può regolarizzare la violazione (se non ancora contestata) presentando tardivamente la garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, e versando, oltre agli interessi, la sanzione (articolo 13, comma 6, Dlgs n. 471/1997), in misura ridotta a un diciottesimo in un’unica soluzione entro il 20 dicembre.
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