28 Novembre 2023
Mediatori familiari e delegati vendite, sì al Bollo per l’iscrizione in Tribunale
I professionisti che intendono presentare l’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari sono tenuti a versare l’imposta di bollo di 16 euro su ciascun foglio e 168 euro come tassa sulle concessioni governative, essendo la stessa istanza seguita da un provvedimento amministrativo, che attesta l’iscrizione nell’elenco. È il chiarimento contenuto nella risposta n. 468 del 28 novembre 2023 delle Entrate.
L’Agenzia ricorda che nell’ambito della riforma del processo civile è stata prevista la figura del mediatore familiare da inserire in appositi elenchi istituiti presso ciascun tribunale (articolo 4, Dlgs n. 149/2022). Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata di determinati documenti, elencati dalla norma, tra i quali i titoli e i documenti che l’aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.
Sempre in forza delle novità intervenute con la riforma del processo civile, anche i professionisti (notai, avvocati, commercialisti) che desiderano iscriversi nell’ “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”, istituito presso ogni tribunale, devono presentare una domanda al presidente del tribunale, corredata dai documenti e dai titoli attestanti la specifica competenza.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo da applicare l’Agenzia ricorda in via generale che “Sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa” (articolo 1 Dpr n. 642/1972). Il successivo articolo 3, inoltre, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo pari a 16 euro per foglio, alle istanze dirette “agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo”.
Con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008, ricorda inoltre l’Agenzia, è stato chiarito che per “istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell’Amministrazione sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l’emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l’adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
Considerato che nel caso in esame l’istanza per inserire i mediatori familiari e i delegati alle vendite è seguita da un provvedimento di iscrizione, tali istanze possono senz’altro essere incluse fra quelle indicate nel citato articolo 3 e scontare l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.
Anche per quanto riguarda la tassa sulle concessioni governative, l’Agenzia ricorda che l’articolo 1 del Dpr n. 641/1972, ne prevede l’applicazione per “i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa”. Si tratta di quegli atti amministrativi, come concessioni, autorizzazioni, che consentono agli interessati l’esercizio di diritti e facoltà.
In base al quadro normativo e di prassi (risoluzione n. 322020/1983 e risoluzione n. 353/2007) la tassa in esame deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria per esercitare la relativa attività. Di conseguenza può essere applicata anche all’iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita, in quanto abilitante per l’esercizio delle professioni.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che l’istante debba applicare alle istanze per l’inserimento negli appositi elenchi dei delegati alle vendite e mediatori familiari anche la tassa sulle concessioni governative nella misura di 168 euro.
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