28 Novembre 2023
Cessione di carburanti per motori, rimedi per l’Iva applicata e non dovuta
Nel caso di inversione contabile applicata ad operazioni non imponibili o comunque con imposta che non è da versare, ma erroneamente ritenute imponibili, la presentazione della dichiarazione integrativa non è sufficiente, dovendo essere accompagnata dalle rettifiche delle annotazioni effettuate e dal versamento delle relative sanzioni. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta n. 469/2023, su un caso di erronea applicazione del regime ordinario Iva in luogo della sospensione d’imposta, nell’ambito di una cessione di carburanti per motori effettuata da una società non residente, operante nel trading di prodotti petroliferi e registrata ai fini Iva in Italia.
L’istante, nel dettaglio, ha acquistato carburante da una società in Grecia e ha rivenduto il prodotto a un’altra società inglese tramite una cessione interna, che a sua volta l’ha rivenduto a una terza società. Il prodotto è stato spedito da un deposito fiscale greco a un deposito italiano. Pensando di non poter fruire del regime di sospensione di imposta previsto dalla legge di Stabilità 2018 (articolo 1, comma 939, legge n. 205/2017), l’istante ha integrato la fattura ricevuta dalla società greca e ha emesso fattura nei confronti del successivo cessionario applicando l’Iva. Successivamente ha emesso nei confronti di quest’ultimo una nota di credito e, a seguito di istruttoria andata a buon fine, ha ricevuto il rimborso dell’Iva dall’erario.
L’istante inoltre descrive una seconda operazione, analoga alla prima, realizzata, a parti invertite, tra lui e il cessionario della su descritta vendita interna di carburante.
Considerando che a seguito di interpello presentato proprio da una delle società coinvolte nella compravendita, l’amministrazione fiscale aveva confermato che trasferimento di carburanti per motori da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime di sospensione Iva, l’istante con il presente interpello chiede:
- se per la regolarizzazione dell’acquisto intracomunitario intervenuto nei confronti della società greca da cui ha acquistato il carburante sia necessaria e sufficiente la presentazione di una dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6-bis Dpr n. 322/1998
- se possa richiedere la restituzione dell’Iva indebitamente corrisposta (articolo 30-ter, comma. l, del Dpr n. 633/1972) trattandosi di un caso di “incolpevole inerzia”.
Per quanto riguarda la regolarizzazione della seconda operazione descritta, l’istante chiede inoltre se, ferma la presentazione della dichiarazione integrativa con relativi versamenti ai fini del ravvedimento operoso, si renda applicabile la non punibilità per obiettive condizioni di incertezza (articolo 6, comma 2, Dlgs n. 472/1997 e articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000) e come debbano essere calcolati gli interessi dovuti.
L’Agenzia ricorda in via preliminare i principi ribaditi anche dalla numerosa prassi (circolare n. 18/2019, risposte n 376/2020 e n. 506/2021) secondo cui il trasferimento di carburanti per motori autotrazione all’interno di un deposito fiscale o da un deposito fiscale ad un altro, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime di sospensione Iva previsto dall’articolo 1, comma 939, della legge n. 205/2017.
Pertanto ”la cessione dei prodotti all’interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non deve essere assoggettata ad IVA” (circolare n.18/2019).
Di seguito la sintesi delle risposte ai singoli dubbi posti dalla società istante.
Riguardo il 1° quesito l’Agenzia ricorda che nei casi di inversione contabile per operazioni non imponibili o con imposta che non è da versare, ma erroneamente ritenute imponibili, la dichiarazione integrativa è necessaria, ma non è sufficiente: sono dovute, infatti, anche le rettifiche delle annotazioni effettuate in precedenza e il versamento della sanzione (da 250 a 2mila euro) prevista per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8, Dlgs n. 472/1997).
Riguardo al 2° quesito, l’Agenzia ricorda che lo strumento principale per rimediare agli errori di fatturazione è la nota di variazione (nel caso in esame, in diminuzione). L’articolo 30-ter del Dpr 633/1972, invocato dall’istante, è a parere dell’Agenzia una norma eccezionale da applicare solo quando sussistono condizioni oggettive che impediscono di ricorrere alla nota di variazione.
L’Agenzia rileva, però, che il chiarimento sulla collocazione anche all’estero dei depositi fiscali, pur in presenza dei citati principi generali sulle cessioni nell’ambito degli stessi depositi, è intervenuto solo con la recente risposta n. 465/2023 dell’Agenzia. Di conseguenza, fatto salvo il rilievo in fase di controlli di elementi taciuti, l’attuale impossibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione rende applicabile la disposizione di cui all’articolo 30-ter, comma 1, del decreto Iva e, quindi, la possibilità di chiedere la restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima.
Passando al 3° quesito l’Agenzia fa presente che il citato chiarimento di prassi sulle vendite di carburanti con passaggio fra un deposito fiscale estero a uno nazionale, evidenzia l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della disposizione della legge di Stabilità 2018 (articolo l, commi 937 e seguenti, legge n. 205/2017) tale da escludere, nel caso in esame, l’applicazione delle sanzioni, in linea con quanto prospettato dall’istante, sempre fatta salva l’emersione in sede di eventuale controllo di elementi non conosciuti.
Infine, in merito al 4° quesito, viene precisato che la restituzione delle somme indebitamente percepite a rimborso prevede la corresponsione dei relativi interessi che, in assenza di iniziative dell’Ufficio, possono quantificarsi nella misura del 2%, secondo quanto stabilito dall’articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972.

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