4 Luglio 2023
Il compenso non è per l’energia, via libera al credito d’imposta
L’energivora, che nell’ambito di un contratto, impiega, per la produzione di energia elettrica, un combustibile (il tail gas), il cui costo le viene addebitato dall’altra società e, nello stesso tempo, percepisce da questa un compenso, che non consiste in un ribaltamento del costo dell’energia prodotta, può fruire del credito ‘imposta “Energivore” (articolo 6, Dl Aiuti-bis) per la porzione di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata. Lo afferma l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 367 del 4 luglio 2023, dopo aver scandagliato i termini del contratto.
La società istante svolge, per conto di un’altra compagine, le funzioni di lavorazione industriale per la produzione del carbon black presso impianti di sua proprietà. In particolare:
- autoproduce energia elettrica
- per tale produzione impiega un combustibile (il tail gas) il cui costo, determinato all’esito di calcoli basati su parametri oggettivamente quantificabili, le viene addebitato mediante fattura dalla controparte
- l’energia autoprodotta è immessa nel processo produttivo primario (diretto alla produzione di carbon black) e autoconsumata dalla stessa.
A parere dell’Agenzia, in considerazione del tenore letterale dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 115/2022 (l’Aiuti bis) che, riguardo all’ipotesi di autoconsumo di energia elettrica, fa riferimento ”alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica’‘ ai fini della verifica dell’incremento del 30% delle spese sostenute nel trimestre di riferimento, dunque, l’istante dovrà monitorare la variazione del prezzo unitario del tail gas acquistato e utilizzato per la produzione della stessa energia elettrica.
In ogni caso, per quantificare il credito spettante, dovrà fare riferimento al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, senza un collegamento diretto alla spesa sostenuta per l’acquisto del combustibile, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 115/2022.
In relazione agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, l’Amministrazione richiama la circolare n. 25/2022, paragrafo 3.4., con la quale ha precisato che nell’ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la ”documentazione certificativa” è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
Sulla scorta della norma e dei chiarimenti di prassi forniti, pertanto, l’Agenzia ritiene che la determinazione del ”prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica” debba avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata e, quindi, nel caso in esame, al prezzo del tail gas acquistato per essere immesso nel processo produttivo termoelettrico e successivamente autoconsumato nel processo produttivo primario.
Dall’esame del contratto diretto a regolare il rapporto di impiego del tail gas (Tail gas agreement), emerge anche che l’istante, oltre a essere tenuta al pagamento del corrispettivo per il combustibile impiegato nel processo di autoproduzione dell’energia elettrica, ha diritto a un compenso corrisposto dall’altra società per l’energia elettrica autoprodotta e reimmessa nel ciclo produttivo primario di produzione del carbon black. Quindi, diventa necessario appurare se il compenso, che l’istante riceve per la porzione di energia autoprodotta ed autoconsumata, debba essere decurtato dal calcolo della spesa per l’acquisto del tail gas.
A tal proposito, la società ha precisato che non sussiste alcun addebito diretto o automatico dell’energia autoprodotta e autoconsumata, che tale energia non viene fatturata alla controparte e che l’unica forma di remunerazione ricevuta dall’istante è rappresentata dal compenso per l’attività produttiva svolta.
Alla luce di questi elementi, nel presupposto della loro veridicità, l’Amministrazione ritiene che, nonostante la determinazione del corrispettivo dovuto dalla controparte per l’attività produttiva primaria svolta dalla società istante sia condizionata dalla energia elettrica autoprodotta e autoconsumata da quest’ultima, il meccanismo non possa essere assimilato a un vero e proprio ribaltamento del costo dell’energia con effetti in termini di riduzione della spesa sostenuta dall’istante per l’acquisto del tail gas.
Pertanto, nel presupposto di assenza di un vero e proprio ribaltamento, alla società istante spetta il credito d’imposta per la porzione di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata nel ciclo di produzione del carbon black. Le stesse considerazioni si estendono alla fruizione dei crediti d’imposta riguardanti le spese relative all’acquisto del combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo relative ai periodi successivi al terzo trimestre 2022, vale a dire ai periodi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 1 secondo periodo, del Dl n. 144/2022), dicembre 2022 (articolo 1, comma 2, Dl n. 176/2022), primo trimestre 2023 (articolo 1, comma 2 secondo periodo, legge n. 197/2022).
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