26 Giugno 2023
Imposte sostitutive cripto-attività, pronti i codici per versare con F24
Con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023, l’Agenzia ha istituito i codici tributo che consentiranno di pagare entro il prossimo 30 settembre (vedi articolo “Imposta sostitutiva cripto-attività, il versamento slitta al 30 settembre”), tramite modello F24, le imposte sostitutive previste sulle cripto-attività dall’ultimo Bilancio (articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2022). Intanto, ricordiamo che sul tema, è online sul sito delle entrate una bozza di circolare che attende osservazioni e proposte dagli interessati (vedi articolo “Fiscalità delle cripto-attività, al via la consultazione pubblica”)
In particolare, la risoluzione ricorda che la richiamata legge, al comma 126, intervenendo direttamente sul Tuir (lettera c-sexies, articolo 67, comma 1) ha incluso, tra i redditi diversi, la categoria costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a 2mila euro nel periodo d’imposta.
Al comma 133, ha poi previsto la possibilità per coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che tale valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, da versare mediante modello F24.
Infine, con il comma 146, ha disposto che invece dell’imposta di bollo, dal 2023 si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del Dl n. 201/2011.
Detto ciò, i codici tributo appena istituiti sono:
- 1715 – “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197- Regime dichiarativo”
- 1716 – “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Regime di risparmio amministrato e gestito”
- 1717 – “Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- 1727 – “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nel modello di pagamento F24, vanno collocati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
In particolare, per il codice tributo 1716, è necessario inoltre indicare, nel campo
“Rateazione/regione/prov./mese rif.” il mese cui si riferisce il versamento, nel formato
“00MM”;
Infine, nel caso di utilizzo del “1717”, gli eventuali interessi dovuti vanno cumulati al tributo stesso.
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