26 Giugno 2023
Rivalutazione partecipazioni e terreni, in una circolare tutti i chiarimenti
La circolare n. 16/E, firmata oggi, 26 giugno 2023, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%. Il documento di prassi contiene inoltre chiarimenti sulle altre novità introdotte dalla legge n. 197/2022, relative all’affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da Oicr e dei rendimenti da contratti di assicurazione.
La circolare odierna, in particolare, fornisce chiarimenti e indicazioni operative in merito alle disposizioni della legge di bilancio 2023 che hanno previsto la possibilità per i contribuenti di anticipare la tassazione sui redditi derivanti dal possesso di alcune attività di natura finanziaria e immobiliare (terreni edificabili e con destinazione agricola) che danno luogo a redditi di capitale e “diversi” (articoli 44 e 67 del Tuir). In particolare,
In generale, la platea dei contribuenti interessati è costituita dalle persone fisiche, dalle società semplici e dalle società ed associazioni, dagli enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa, e dai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
In particolare, una delle misure previste riguarda la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 % (“rideterminazione”). Il contribuente deve effettuare il versamento entro il 15 novembre di quest’anno.
Tale possibilità, introdotta dalla legge finanziaria per 2002 e poi riproposta nel tempo e confermata dalla legge n. 197/2022, viene estesa per il 2023 anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
In particolare, gli articoli 5 e 7 della Legge finanziaria per il 2002 hanno introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano, al di fuori dell’attività d’impresa, alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla tale data.
In applicazione di tali disposizioni, pertanto, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni, come rideterminato secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi (plusvalenze) di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir.
Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Con riferimento a tale disciplina, riproposta più volte nel corso degli anni, precisa la circolare, sono stati forniti diversi chiarimenti, tra i quali, da ultimo, la circolare n. 1/2021 (vedi articolo “Rivalutazione partecipazioni e terreni: nuove regole e nuovi chiarimenti”).
Altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2023 e toccata dalla circolare n. 16/E riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 14% (“affrancamento”).
È possibile considerare “affrancati” i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 relativi a quote di Oicr pagando un’imposta sostitutiva del 14%. In presenza di uno stabile rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’imposta sostitutiva deve essere versata dall’intermediario entro il 16 settembre 2023.
Con riguardo invece ai rendimenti maturati al 31 dicembre 2022 relativi a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V, è possibile considerarli “affrancati” i pagando un’imposta sostitutiva del 14%. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023.
Infine, da quest’anno sarà possibile rideterminare anche il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questi casi, il valore normale sarà determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà necessario, quindi, presentare una perizia giurata di stima.
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