26 Giugno 2023
Affrancamento degli utili, i codici per versare l’imposta sostitutiva
Istituiti i codici tributo 1723 e 1724 e 1725 per regolarizzare gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti. I neo codici riguardano il versamento della sostitutiva (aliquota ordinaria e ridotta) e della differenza tra l’imposta ordinaria e quella ridotta oltre a maggiorazione e interessi, in linea con quanto previsto dai commi 88 e 89 della legge di Bilancio 2023. Le novità con la risoluzione n. 34/E del 26 giugno 2023.
Nel dettaglio, i codici tributo 1723 e 1724 trovano la loro origine nell’ultima legge di Bilancio che ha stabilito l’esclusione dalla formazione del reddito per gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della stessa legge (articolo 1, comma 87 legge n. 197/2022) a patto che i soggetti Ires assoggettino le somme a un’imposta sostitutiva con aliquota del 9% e i soggetti Irpef, parimenti, versino la sostitutiva pari al 30 per cento.
Il terzo codice tributo, 1725, invece, è legato al successivo comma 89 della stessa legge di Bilancio. Tale disposizione prevede la riduzione di tali aliquote per gli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto. Nel caso in cui non siano rispettate tali condizioni, entro i successivi 30 giorni, che decorrono dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota ordinaria, ai sensi del comma 88, e l’imposta sostitutiva determinata ai sensi dello stesso comma 89.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione.
Per consentire il versamento di tali somme, tramite F24 Elide, la risoluzione di oggi istituisce i seguenti codici tributo:
- “1723” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “1724” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “1725” denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” come segue.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati nel campo “tipo”, la lettera “R”, nel campo elementi identificativi”, nessun valore, nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti oggi, nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”, nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.
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