19 Giugno 2023
Le somme pignorate presso terzi, non si scomputano dal “condono”
Nell’ipotesi di accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle norme che ne regolamentano l’istituto, non è possibile ottenere la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto nonostante la volontà contraria del debitore, che aveva dato disposizioni al terzo di non effettuare il pagamento. Questo in sintesi il chiarimento espresso dall’Agenzia con la risposta n. 349 del 19 giugno 2023.
La società istante riferisce di aver impugnato un avviso di accertamento con cui un ufficio dell’Agenzia delle entrate ha rettificato le dichiarazioni ai fini Ires, Irap ed Iva di un anno di imposta. La vertenza è attualmente pendente avanti alla Corte di cassazione. L’istante fa presente altresì che, nelle more, con cartella di pagamento emessa all’esito del giudizio di secondo grado, l’Agenzia delle entrate riscossione ha richiesto il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale, favorevole all’Amministrazione finanziaria. Successivamente, detto ente ha notificato un atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell’articolo 72-bis Dpr n. 602/1973, nei confronti di un istituto bancario, in ragione del rapporto di conto corrente intrattenuto dall’istante presso tale banca, ottenendo dal terzo pignorato – nonostante la volontà contraria della società – il versamento integrale delle somme iscritte a ruolo. Ciò premesso, l’istante manifesta l’intenzione di definire la lite pendente, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 204 legge di bilancio 2023 e chiede chiarimenti circa le modalità applicative dell’istituto in parola.
L’Agenzia premette che la definizione agevolata prevista per i contenziosi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio alla data del 1° gennaio 2023, si perfeziona con la presentazione dell’apposita domanda ed attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia, differenziato in relazione allo stato ed al grado in cui pende il giudizio da definire. In particolare, il comma 196 della norma citata stabilisce che “dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa”.
La circolare n. 6/2019, emanata a commento della definizione agevolata di cui all’articolo 6 Dl n. 119/2018, che, al comma 9, reca una disposizione del medesimo tenore di quella testè richiamata, precisa che possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire.
Dunque, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle somme versate ”a qualsiasi titolo”, si intende comprensivo di tutti gli importi pagati di spettanza dell’ente creditizio ed ancora in contestazione ancorché, dunque, il pagamento non sia stato eseguito direttamente da debitore o per suo conto e, conseguentemente, anche delle somme versate dal terzo pignorato, come nel caso di specie, in ottemperanza alla richiesta dell’Agente della riscossione. Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, non preclude, in linea teorica, la possibilità di definire la controversia essendo, come detto, le somme in oggetto scomputabili dal dovuto ma ne esclude il rimborso, ancorché si tratti di importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. A ciò si aggiunge che a nulla rileva l’asserita circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà dello stesso istante, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la mera opposizione verbale, dal momento che l’ordinamento predispone degli strumenti giuridici ad hoc volti ad evitare il prosieguo dell’attività di riscossione coattiva. Invero, ai sensi dell’articolo 62-bis, comma 1 Dlgs n. 546/1992, “la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”; tuttavia, detta istanza non è stata presentata dalla contribuente.
Pertanto, conclude l’Agenzia, nell’ipotesi di accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle norme che ne regolamentano l’istituto, non è possibile ottenere la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato.
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