19 Giugno 2023
Comunicazione bonus “caro energia”, salva con la remissione in bonis
Il credito d’imposta destinato alle imprese per far fronte al caro energia e messo a rischio per l’omessa comunicazione prevista dall’agevolazione, è recuperabile attraverso la “remissione in bonis” a patto che la violazione non sia stata constatata dal Fisco o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. È quanto precisa la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023.
Il documento di prassi risolve un quesito relativo all’applicabilità della “remissione in bonis”(articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012) in relazione alla mancata comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6 del Dl n. n. 176/2022, necessaria per utilizzare in compensazione, dopo il 16 marzo 2023, i crediti d’imposta maturati dalle imprese “energivore/gasivore” e “non energivore/gasivore”, in base alle diverse disposizioni intervenute con riferimento al terzo trimestre e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2022.
L’Agenzia, definita la cornice normativa che disciplina la materia, conclude, come fa l’istante, che il bonus sia recuperabile attraverso la “remissione in bonis” a patto che la violazione non sia stata constatata dal Fisco o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Nello specifico, l’istante dichiara che pur avendo i requisiti per usufruire del tax credit ha dimenticato di comunicare all’Agenzia l’importo del credito maturato nel 2022. Fa presente, inoltre, di non essere è stato sottoposto a procedimenti di controllo e chiede se può beneficiare dell’istituto richiamato per sanare la violazione. Vuole sapere anche cosa fare nel caso in cui il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate dovesse scartare la comunicazione per avvenuto superamento del termine ordinario di invio.
Chiarimenti sull’argomento, premette l’Agenzia, sono stati già forniti in numerosi documenti di prassi pubblicati nel corso del 2022 (circolari nn. 13, 20 e 36) e con risposte agli interpelli dei contribuenti.
Nel delineare il quadro normativo la risoluzione conferma che per usufruire dell’agevolazione in argomento i beneficiari, per non perdere il contributo non ancora utilizzato, devono inviare, con riferimento al terzo e al quarto trimestre 2022, un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, secondo le modalità previste dai provvedimenti del 16 febbraio e 1° marzo 2023 dell’Agenzia. Stesse regole, in sostanza, anche per il credito d’imposta riconosciuto successivamente a favore delle medesime imprese per il primo e secondo trimestre 2023.
Nonostante la società non specifichi di quali crediti d’imposta sia titolare, l’Amministrazione finanziaria assicura che senza alcun dubbio l’istante possa applicare la “remissione in bonis” sia ai bonus relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022, sia ai crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, ugualmente estranei alla citata comunicazione e, comunque, non ancora maturati.
L’Agenzia precisa che il mancato adempimento previsto dal Dl n. 176/2022 non rappresenta un requisito per l’accesso al contributo, la sua omissione, infatti, non ne invalida l’esistenza, ma ne impedisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023. La comunicazione in parola, in sostanza, costituisce un adempimento di natura “formale”, come specifica il provvedimento del 16 febbraio 2023, dove si conferma che la comunicazione non è necessaria di integrale utilizzo in compensazione della somma entro la scadenza del 16 marzo 2023 né influenza i pagamenti effettuati in precedenza (vedi articolo “Bonus prodotti energetici 2022, pronto il modello di comunicazione”).
Le circolari n. 13/2022 e n. 20/2022 chiariscono, inoltre, che il termine iniziale di fruizione del beneficio, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, decorre dal momento di maturazione del credito e, quindi, dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo, oggettivo e certificativo previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento, non essendo precluso l’utilizzo in compensazione del contributo in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre interessato.
In definitiva, l’Agenzia ritiene che l’invio della comunicazione in questione rappresenti un adempimento di natura formale e pertanto sanabile tramite l’istituto della “remissione in bonis” che salva, per i contribuenti in “buona fede”, i benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non eseguiti non termini, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Per regolarizzare la situazione naturalmente il contribuente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’agevolazione, inviare la comunicazione saltata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 senza possibilità di compensazione.
Tuttavia, considerato che in base alla specifica disciplina, i crediti d’imposta in esame, relativi al terzo e quarto trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con F24 entro il 30 settembre 2023, la “remissione in bonis”, dovendo precedere necessariamente la fruizione del bonus non può essere effettuata oltre tale termine e, in ogni caso, prima della compensazione del credito.
Lo scarto del modello F24 relativo ai crediti che avrebbero dovuto formare oggetto della comunicazione non preclude l’accesso al beneficio. La delega è scartata soltanto perché rilevata un’anomalia, ossia il mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.
Infine, riguardo alle modalità di invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che la trasmissione potrà avvenire come in precedenza e preannuncia la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.
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