27 Aprile 2023
Controllo automatizzato 770/2018, “paletti” per la definizione agevolata
Con la risposta n. 307 del 27 aprile 2023, l’Agenzia chiarisce che la definizione agevolata è circoscritta alle somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021. Inoltre, è possibile definire le somme derivanti dalla stessa tipologia di controllo e riferite a qualsiasi periodo d’imposta, se però, alla data del 1° gennaio 2023, era regolarmente in corso un pagamento rateale.
Una società, in data 2 novembre 2022, ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 e alcuni giorni dopo, attraverso l’applicativo Civis, le è stata richiesta la sistemazione di alcune incongruenze. Il successivo 23 gennaio 2023, a seguito dell’esercizio dell’autotutela da parte dell’Agenzia, la compagine ha ricevuto una comunicazione di sgravio parziale. L’istante ha, quindi, provveduto al pagamento della prima rata nel febbraio 2023.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede se possa usufruire della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023), per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, con l’applicazione delle sanzioni ridotte al 3%.
L’Agenzia premette che l’articolo 1, comma 153 del Bilancio 2023 dispone che “le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36 bis” Dpr 600/1973 “e 54 bis” Dpr 633/1972 “per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2” Dlgs 462/1997 “non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo”.
Il successivo comma 155 prevede, invece, che “le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36 bis” Dpr 600/1973 “e 54 bis” Dpr 633/1972 “il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3 bis” Dlgs 462/1997 “è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo” (vedi anche circolare n. 1/2023).
In quest’ultimo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.
Nel caso in questione, osserva l’Agenzia, non sussistono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
Parimenti non ricorrono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma 155, in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l’istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione 770/2018, relativa al periodo d’imposta 2017, essendo iniziato il pagamento rateale nel febbraio 2023.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 15 Settembre 2026
Trattamento accessorio dipendenti Pa: sostitutiva al 15% con soglia sul 2026
L’Agenzia, in assenza di una specifica indicazione della norma, chiarisce il periodo di imposta a cui deve essere imputato il limite reddituale di 50 mila euro per poter accedere all’agevolazione Con la risposta n.
Attualità 15 Settembre 2026
Credito d’imposta librerie 2026: è ora di presentare le richieste
Il contributo sarà calcolato sulla base dei costi sostenuti dagli esercenti nel 2025 per mantenere aperto e svolgere l’attività presso uno specifico punto vendita Anche quest’anno settembre è il mese in cui si riapre la possibilità per le librerie di beneficiare del tax credit loro dedicato.
Attualità 15 Settembre 2026
Si torna in classe, riparte Fisco e Scuola
Anche quest’anno Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione mettono a disposizione delle scuole progetti e materiali didattici per portare l’educazione fiscale tra i banchi Con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione riprendono le attività di educazione fiscale nelle scuole.
Analisi e commenti 14 Settembre 2026
Iva erroneamente detratta, regole nel segno della Ue
Il Dlgs n. 87/2024 ha recepito gli orientamenti della Corte di giustizia europea e della Corte di cassazione italiana ridefinendo il sistema sanzionatorio in chiave di neutralità e proporzionalità Il destino dell’Iva erroneamente addebitata in fattura e il conseguente ripristino del principio di neutralità costituiscono da tempo oggetto di un vivace confronto tra giurisprudenza interna ed europea.