27 Aprile 2023
Oic 34 – Ricavi: versione definitiva corredata da una guida applicativa
L’organismo italiano di contabilità (Oic) lo scorso 19 aprile ha pubblicato la versione definitiva del principio contabile Oic 34, che disciplina i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il documento è stato predisposto tenendo conto dei numerosi contributi ricevuti durante la fase di consultazione ed entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024.
L’Oic 34 si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi relativi alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico (Voci A1 e A5). Sono esclusi i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione e i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.
Il documento contiene semplificazioni per le società che compilano il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese ed è corredato da una guida applicativa con alcune fattispecie specifiche (vendita con garanzia, cessione di licenze, vendite con obbligo di riacquisto, società che agisce per conto proprio o di terzi, vendite con opzioni di riacquisto e condizionate) e diversi esempi illustrativi che ne agevolano l’applicazione.
Sono previste quattro fasi per la rilevazione del ricavo.
- Determinazione del prezzo complessivo del contratto
Il prezzo complessivo di vendita si desume dalle clausole contrattuali.
Si devono considerare i termini di pagamento, procedendo ad attualizzare i flussi finanziari futuri e valorizzare le componenti variabili. Si è deciso di contabilizzare in riduzione dei ricavi gli sconti, abbuoni, penalità e resi. In virtù del postulato della prudenza, le componenti variabili che comportano un incremento dei ricavi sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi.
- Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione
Tra le principali novità introdotte dall’Oic 34 vi è l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione, poiché da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata.
La segregazione in unità elementari assume rilevanza quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata con modalità e tempi differenti, come ad esempio nel caso di vendita di un’automobile con esecuzione di tagliandi gratuiti negli anni successivi. La segregazione non è necessaria se le diverse prestazioni sono effettuate nello stesso esercizio oppure quando essa non comporta una rappresentazione sostanziale dell’operazione.
- Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione
Dopo aver individuato le unità elementari di contabilizzazione, è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse. Il prezzo complessivo del contratto è allocato a ciascuna singola unità sulla base del rapporto tra il prezzo della stessa e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità incluse nel contratto. Il prezzo delle singole unità elementari è quello previsto contrattualmente, a meno che questo non sia significativamente diverso dal listino prezzi, tenuto conto degli sconti normalmente praticati. In assenza di un prezzo di riferimento, il principio contabile prevede diversi metodi di stima.
- Rilevazione dei ricavi
Determinato il quantum delle singole unità elementari di contabilizzazione, c’è la fase dell’individuazione del momento in cui rilevare i ricavi in bilancio sulla base del principio di competenza economica.
L’OIC 34 conferma l’attuale distinzione tra vendita di beni e prestazione di servizi.
Per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, il criterio per la rilevazione dei ricavi è il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici.
Il principio prevede inoltre che nelle vendite con diritto di reso il ricavo sia rilevato solo se vi è la ragionevole certezza che il cliente non restituirà il bene.
Per quanto riguarda i ricavi derivanti da prestazioni di servizi, il principio ha chiarito che essi possono essere rilevati in base allo stato di avanzamento se il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e se l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente. Lo stato di avanzamento può essere determinato con vari metodi.
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