21 Aprile 2023
Decreto Italia-San Marino: confini della vendita “a distanza”
Con la risposta n. 300 del 21 aprile 2023, l’Agenzia chiarisce che, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, anche ove quest’ultimo agisca indirettamente, un’operazione non può qualificarsi come vendita a distanza, per come prevista nel decreto Italia-San Marino, ma ricade fra le cessioni nei confronti dei privati, con conseguente assoggettamento ad Iva nella piccola Repubblica.
Una Srl, fiscalmente residente nella Repubblica di San Marino, vuole intraprendere un’attività di produzione e di vendita di vari prodotti casalinghi, di bellezza, di benessere e per il tempo libero, sia nei confronti di privati che nei confronti di operatori economici. La compagine ha intenzione di cedere parte dei beni alcuni dei quali di valore inferiore a 150 euro ad acquirenti residenti in Italia che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, per un ammontare annuale che si ipotizza essere superiore a 28mila euro.
La società precisa, inoltre, che la promozione dei propri beni avverrà tramite il modello di business, denominato affiliate marketing, caratterizzato dal seguente modus operandi:
- su una piattaforma esclusivamente B2B (marketplace) un soggetto terzo (agente) inserisce i prodotti del fornitore
- gli affiliati all’agente (publisher) ossia coloro che intendono promuovere i prodotti sul proprio sito internet, blog o newsletter accedono alla piattaforma dell’agente, scelgono i singoli prodotti e conoscono l’ammontare delle commissioni che il fornitore riconoscerà loro per ogni contatto da parte dei clienti finali
- una volta selezionato il prodotto, il publisher riceve dall’agente un link di tracciamento (tracking link della piattaforma) che il publisher inserisce nel proprio sito/blog/newsletter per il reindirizzamento alla landing page su un sito gestito dall’agente con la promozione del prodotto. Su tale sito, il cliente finale compilerà un modulo per l’adesione all’offerta commerciale indicando i propri dati personali (lead), che diventano di proprietà dell’agente, accettando le condizioni di privacy nonché i termini di vendita
- raccolti i dati del cliente, l’agente inoltra la lead a un call center, incaricato dalla stessa agenzia, affinché contatti telefonicamente il cliente finale per formalizzare l’offerta commerciale, avere conferma della volontà di acquistare il prodotto e finalizzare il contratto.
Circa le modalità di consegna dei prodotti, la Srl riferisce che il cliente finale in sede di compilazione della lead sul marketplace dell’agente e successivamente al telefono con il call center da quest’ultimo incaricato viene informato delle seguenti modalità alternative: ritirare direttamente il prodotto presso il fornitore nella sua sede a San Marino, inviare un corriere di propria fiducia presso il fornitore o avvalersi di un servizio di raccolta e recapito fornito da un’altra Srl, compagine fiscalmente residente nel territorio della Repubblica del Titano.
Se il cliente finale decide di avvalersi del servizio di raccolta e recapito fornito dalla Srl, il call center incaricato dall’agente inoltra il contatto ad altro operatore di call center per raccogliere, nel corso di una telefonata, l’autorizzazione al ritiro dei prodotti presso la sede del fornitore.
Una volta conclusa la vendita e scelta la modalità di ritiro del prodotto, l’agente invia al fornitore l’elenco dei prodotti venduti con la specificazione delle modalità di ritiro ed è in tale momento che l’istante ha contezza, per la prima volta, dell’avvenuta cessione del prodotto e conosce a chi dovrà consegnare il bene venduto. A prescindere dalla modalità di ritiro prescelta dal cliente finale, il pagamento dei beni avviene sempre nel momento in cui il fornitore li consegna nelle mani, rispettivamente, del cliente finale, del suo corriere di fiducia o della Srl incaricata, la quale verrà successivamente rimborsata dal cliente finale unitamente ai costi del servizio di trasporto. Successivamente alla vendita, il fornitore presta garanzia di legge per i prodotti ceduti nei confronti dei clienti finali.
Ciò esposto, l’istante chiede se tale modalità di compravendita dei beni possa essere ritenuta una “vendita a distanza”, ai sensi dell’articolo 15 del decreto Mef del 21 giugno 2021 (decreto “ItaliaSan Marino”).
L’Agenzia premette che gli articoli 13 e 15 del decreto da ultimo citato disciplinano rispettivamente la territorialità dell’Iva delle cessioni nei confronti di privati e le “vendite a distanza”, ossia le cessioni a privati di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi) spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto (cfr risposta n. 498/2022).
In particolare, per l’articolo 15, primo comma, del citato Dm, sono cessioni a distanza “le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni”.
Di conseguenza, osserva l’Agenzia, alla luce delle clausole contrattuali dichiarate dall’istante, in base alle quali quest’ultimo non interverrebbe in alcun modo nel trasporto o spedizione dei beni, si ritiene che le transazioni dallo stesso descritte siano disciplinate dall’articolo 13 anziché dall’articolo 15 del Dm. Infatti, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest’ultimo agisca indirettamente), l’operazione non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell’articolo 15 del decreto, e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto, che disciplina le “cessioni nei confronti di privati”, con conseguente assoggettamento a Iva nella Repubblica di San Marino (cfr la citata risposta n. 498/2022).
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