Normativa e prassi

24 Febbraio 2023

Escluso il regime speciale impatriati per il rapporto associativo sospeso

Precluso il regime sugli impatriati per il professionista che, sulla base di un accordo, dopo aver trascorso due anni all’estero, al rientro in Italia riprende la propria attività presso lo studio associativo in cui lavorava prima del trasferimento. In tal caso, infatti, viene meno la vis attrattiva richiesta dalla norma, in quanto l’attività rappresenta una prosecuzione del rapporto associativo rimasto sospeso.  È la sintesi del principio di diritto n. 6 dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio.

L’Agenzia ricorda la norma introduttiva sul regime speciale sugli impatriati, articolo 16, comma 1 del Dlgs n. 147/2015, con l’elenco dei requisiti necessari per poter beneficiare della detassazione del regime speciale (trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, residenza all’estero nei due anni precedenti al rientro, impegno a risiedere in Italia almeno per due anni, un’attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio italiano). Inoltre, precisa il successivo comma 2, sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’Agenzia ricorda inoltre che secondo quanto chiarito dalla prassi (circolari n. 17/2017 e n. 33/2020), un lavoro assunto dal professionista al rientro in Italia che si pone in ”continuità” con quello precedente al trasferimento all’estero non è in linea con la “vis attrattiva” prevista dalla norma.

Tale principio si applica anche nel caso in cui il “rientro” in Italia avviene in esecuzione di un rapporto contrattuale fra lo stesso lavoratore espatriato e l’associazione professionale presso cui lavorava prima del trasferimento, in cui è pattuito che il professionista, trascorsi i due anni all’estero, riprende a svolgere la propria attività presso la medesima struttura associativa.

In tale ipotesi, infatti, l’Agenzia ritiene che il lavoro del professionista impatriato sia una prosecuzione dell’attività svolta prima del suo trasferimento che fa venir meno quella capacità di attrarre lavoro richiesta dalla norma e di fatto preclude la fruizione del regime di favore.

Escluso il regime speciale impatriati per il rapporto associativo sospeso

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