24 Febbraio 2023
Bonus Imu turismo, autodichiarazione non più tardi di martedì 28 febbraio
Le imprese turistiche-recettive hanno tempo fino al 28 febbraio per presentare all’Agenzia delle entrate l’autodichiarazione che consente di beneficiare del credito d’imposta introdotto dal decreto “Ucraina” (articolo 22, Dl n. 21/2022), pari al 50% dell’importo versato per la seconda rata Imu 2021 in relazione agli immobili accatastati nella categoria D/2.
Entro la stessa data è anche possibile inviare una nuova autodichiarazione in sostituzione della precedente. In ogni caso, l’ultimo modello trasmesso è considerato quello valido. Stesso termine per presentare la rinuncia integrale al credito già richiesto.
Il modello, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, è stato approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 16 settembre (vedi articolo “Credito Imu per il turismo: autodichiarazioni dal 28 settembre”).
L’autodichiarazione è necessaria per attestare il possesso dei requisiti previsti dal “Temporary Framework” (Sezioni 3.1 e 3.12) e costituisce presupposto per accedere all’agevolazione. Il bonus è infatti subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. L’applicazione effettiva della misura, nata per sostenere uno dei settori più colpiti dal perdurare degli effetti della crisi economica e occupazionale derivanti dalla pandemia, ha dovuto attendere il via libera della Commissione europea, arrivato lo scorso 21 giugno con la decisione C(2022) 4363 final.
Beneficiari
Il contributo è diretto alle imprese turistico-ricettive, compresi gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta e del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L’agevolazione riguarda gli immobili D/2 presso i quali è gestita l’attività recettiva, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività lì svolte. Accedono al contributo gli esercenti che nel secondo trimestre del 2021 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
Per usufruire del credito gli operatori devono risultare titolari di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022.
Presentazione telematica all’Agenzia delle entrate
L’autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente, dall’esercente o da un suo incaricato, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nei 5 giorni successivi all’invio l’interessato troverà nella propria area riservata del sito dell’Agenzia la ricevuta di presa in carico dell’attestazione oppure del suo scarto, con l’indicazione, in quest’ultimo caso, dei motivi del rifiuto. Entro10 giorni dalla presentazione è rilasciata una seconda ricevuta che comunica il riconoscimento o il diniego al credito d’imposta.
Sono considerate nei termini, le attestazioni presentate entro il 28 febbraio ma scartate dal sistema e trasmesse nuovamente nei cinque giorni successivi alla data della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che spiega il motivo dello scarto.
Credito subito utilizzabile
Il tax credit può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta che riconosce il credito. Nella delega di pagamento deve essere indicato il codici tributo “6982” istituito con la risoluzione n. 53/2022.
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