22 Febbraio 2023
Spese antisismiche extra contributo, quando asseverate, sì al Superbonus
Le spese aggiuntive sostenute dal contribuente, che ha già ricevuto e utilizzato il contributo per la ricostruzione del proprio immobile gravemente danneggiato dal sisma del 26 ottobre 2016, per ulteriori lavori necessari al ripristino dell’agibilità dell’edificio, oggetto di una ”variante” del progetto originario, rientrano nel Superbonus. Ciò anche se all’atto del deposito del primo progetto, non essendo previste opere in ”accollo” alla committenza, non è stata presentata la prescritta asseverazione di efficacia dei lavori e di congruità delle spese, da parte del progettista.
L’unica condizione, afferma l’Agenzia nella risposta n. 222 del 22 febbraio 2023, è che l’asseverazione predisposta dal professionista, per attestare l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – nonché la congruità delle relative spese – e la loro indispensabilità al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale, sia depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.
In particolare, l’amministrazione ricorda, che ai fini della maxi detrazione, il comma 13, lettera b), dell’articolo 119 del Dl Rilancio stabilisce che “per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”.
In applicazione del richiamato decreto, con il quale sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare – secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto – la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Lo stesso Dm, inoltre, chiarisce che per l’accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti; per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente “e comunque prima dell’inizio dei lavori” (cfr circolare n. 28/2022).
Nello stesso tempo, osserva l’Agenzia, il comma 4-quater dell’articolo 119 stabilisce che “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatasi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”. A tal proposito, nella guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus”, di aprile 2021, ha specificato che:
- anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o hanno già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso d’opera
- è possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui i lavori siano in corso d’opera e il soggetto interessato intenda, mediante una variante del progetto originario, eseguire interventi e/o procedere all’acquisto di beni per i quali è consentito fruire degli stessi incentivi.
Tanto premesso, considerato che durante gli interventi è stata rilevata la necessità di effettuare ulteriori lavori che saranno oggetto di una ”variante” del progetto originario, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, il contribuente istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle spese sostenute per i lavori, eccedenti il contributo ricevuto, a condizione che il professionista asseveri l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, e attesti che gli stessi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale. Una volta predisposta, l’asseverazione deve essere depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.
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