16 Febbraio 2023
Bonus ristrutturazioni ed ecobonus salvi anche dopo la fusione
La società risultante dalla fusione, o incorporante, può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Il passaggio delle somme in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 218 del 16 febbraio 2023 è diretto a una società cooperativa che intende acquistare i crediti nei confronti dell’erario maturati da soci attraverso lo “sconto in fattura”. Si tratta di bonus relativi a interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico agevolati. L’istante fa presente che la compagine ha deliberato un percorso di integrazione con un altro consorzio di artigiani. Il progetto di fusione è stato approvato dai due rispettivi consigli di amministrazione a novembre 2022 e iscritto nel Registro delle imprese nello stesso mese. Presumibilmente la fusione dovrebbe concretizzarsi dal 1° marzo 2023.
Ciò detto, la cooperativa chiede chiarimenti sulle modalità tecniche con cui i crediti presenti nell’attuale cassetto fiscale dell’incorporata possano essere trasferiti dal sistema informatico dell’Agenzia delle entrate sul cassetto fiscale dell’incorporante.
Lo “sconto in fattura” cui fa riferimento la cooperativa, è una delle modalità alternative alla fruizione diretta delle detrazioni previste, tra gli altri, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
L’Agenzia dopo aver ricordato le modalità applicative della misura richiamata, con riferimento al caso proposto con l’interpello, cita l’articolo 2504-bis del codice civile secondo cui “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Sotto il profilo fiscale, prosegue il chiarimento delle Entrate, il Tuir stabilisce che “Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7” (articolo 172, comma 4).
L’operazione di fusione, in pratica, secondo le due disposizioni, comporta, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.
Al riguardo, con riferimento specifico al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la circolare n. 38/2002 ha chiarito il bonus riconosciuto alle società fuse o incorporate può essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa “subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate”.
Sulla stessa linea le risoluzioni n. 118/2009 e n. 22/2006, che, sempre a proposito del tax credit aree svantaggiate, hanno specificato che il trasferimento del contributo è ammesso soltanto “con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società)”.
Gli stessi principi, precisa l’Agenzia, valgono anche per i crediti d’imposta derivanti dagli interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui è titolare l’istante perché acquistati dai singoli consorziati.
Dal progetto di fusione descritto non emergono specifiche destinazioni delle risultanze della società incorporata. La fusione produrrà, quindi, i suoi effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle imprese.
Pertanto, la data da cui le operazioni dell’incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, sarà quella del primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti.
Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti dell’operazione ai fini delle imposte sui redditi.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Il passaggio in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.
Per verificare, tuttavia, il rispetto del tetto del credito compensabile annualmente da ciascun soggetto, è necessario che nella sezione “Contribuente” del modello F24 siano indicati: nel campo “Codice fiscale” (“primo codice fiscale”), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (“secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, insieme al codice identificativo “62 Soggetto diverso dal fruitore del credito”.
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