Analisi e commenti

10 Febbraio 2023

Tregua fiscale 8: stralcio debiti entro i mille euro, fino al 2015

Riproposta, dopo quelle messe in campo nel 2018 e nel 2021, una nuova edizione dello stralcio delle “mini cartelle”. La disposizione, questa volta, riguarda l’importo residuo al momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2023), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultante dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali tra il 2000 e il 2015, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate (articolo 1, commi 222-230, legge 197/2022 – circolare 2/2023, paragrafo 8).

Il passato
Come accennato, la procedura di stralcio introdotta e disciplinata dalla legge di bilancio 2023 ripropone, seppure con alcune sostanziali differenze, quelle simili adottate in anni recenti:

  • il “saldo e stralcio” della legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 184-198, legge 145/2018), che ha consentito alle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, cioè con indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare non superiore a 20mila euro, di definire in maniera agevolata (applicando alle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione una percentuale ridotta, diversificata – 16, 20 o 35% – in funzione dell’Isee, e beneficiando anche dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora ovvero, per i debiti previdenziali, delle sanzioni e delle somme aggiuntive) i debiti fiscali e contributivi relativi a carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni Inps dei lavoratori autonomi (vedi “Il saldo e stralcio dei debiti per chi è in difficoltà economica”)
  • lo “stralcio” automatico, disposto dal “decreto Sostegni” (articolo 4, commi 4-9, Dl 41/2021 – circolare 11/2021), dei debiti di importo residuo fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010, anche se ricompresi in precedenti definizioni agevolate. Beneficiari, in quella circostanza, le persone fisiche e gli altri contribuenti con reddito imponibile fino a 30mila euro, rispettivamente nell’anno 2019 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (vedi “Dl Sostegni – 5: annullamento dei debiti fino a cinquemila euro” e “Stralcio cartelle del Dl Sostegni: chiarimenti e istruzioni a 360 gradi”).

Il presente
L’attuale versione di stralcio prevede l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, calcolato al momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio (cioè, al 1° gennaio 2023), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Si tratta, dunque, delle somme a debito contenute in cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps.
La procedura riguarda anche i carichi derivanti da precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione, più precisamente dalla “rottamazione ter” delle cartelle (articolo 3, Dl 119/2018), per i carichi affidati nel periodo 2000-2017, e dal “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi, riferiti allo stesso intervallo temporale, per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (articolo 1, commi 184-198, legge 145/2018), discipline per le quali il successivo “decreto Crescita” riaprì i termini per l’adesione fino al 31 luglio 2019 (articolo 16-bis, Dl 34/2019).
Per le somme rientrabili nella disciplina dell’annullamento automatico, opera la sospensione della riscossione nel periodo dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2023.

Lo stralcio dei debiti fino a mille euro non si applica ai carichi relativi: alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, ossia i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Inoltre, dal momento che la norma fa riferimento soltanto ai ruoli affidati agli agenti della riscossione, sono esclusi dall’annullamento automatico i debiti riscossi in proprio dagli enti creditori (come fanno, ad esempio, molte amministrazioni comunali e alcune Casse previdenziali dei professionisti) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all’apposito albo (articolo 53, Dlgs 446/1997).

Per consentire all’ente creditore il discarico senza oneri amministrativi e l’eliminazione dalle scritture patrimoniali, l’agente della riscossione dovrà trasmettergli, entro il 30 giugno 2023, l’elenco degli importi annullati.
Le somme eventualmente versate per debiti poi stralciati restano definitivamente acquisite.
L’agente della riscossione, ai fini del rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento, dovrà presentare, entro il 30 settembre, apposita richiesta al ministero dell’Economia e delle finanze. Il rimborso avverrà a partire dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dello Stato.

Regole diverse per gli altri enti creditori
Per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ad esempio gli enti territoriali, i Comuni e gli enti di previdenza privati, come le Casse professionali, sono previste regole differenti.
Lo stralcio, infatti, sempre con riferimento ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, opera esclusivamente per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Restano invece integralmente dovuti il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Relativamente, poi, alle sanzioni amministrative, comprese quelle irrogate per violazioni del Codice della strada (ossia, le multe stradali), diverse da quelle per violazioni tributarie o degli obblighi in materia di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento automatico riguarda i soli interessi: le sanzioni e gli importi a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella restano dovute per intero.
In proposito, la circolare 2/2023 ha evidenziato che un’analoga previsione non è contemplata in riferimento ai carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali; pertanto, per le sanzioni amministrative irrogate da tali soggetti, l’annullamento si applica a tutte le somme affidate in riscossione.

Comunque, gli enti creditori non statali avevano la facoltà di deliberare la non applicazione dello stralcio dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro, evitando in tal modo l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi. A tal fine, dovevano adottare uno specifico provvedimento entro lo scorso 31 gennaio, da trasmettere, entro lo stesso termine, all’agente della riscossione, dandone altresì notizia mediante pubblicazione sui propri siti internet istituzionali (vedi “Riscossione, online le istruzioni su stralcio debiti fino a 1.000 euro”).
In ogni caso, fino al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti comprendenti somme “stralciabili” e, su di essi, non si applicano gli interessi di mora ex articolo 30, comma 1, Dpr 602/1973. La regola vale anche per i crediti degli enti che, entro il 31 gennaio, hanno adottato un provvedimento di non applicazione delle norme sullo stralcio.

Il (possibile) futuro
Al quadro normativo esaminato, come delineato dai commi 222-230, articolo 1 della legge di bilancio 2023, potrebbero presto essere apportate alcune importanti novità, in particolar modo con riferimento allo stralcio dei crediti degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. La materia, infatti, è oggetto di discussione nell’ambito dell’esame parlamentare del Dl 198/2022 (“decreto Milleproroghe”), assegnato in prima lettura al Senato, atteso in Aula per martedì 14 e da convertire in legge entro il 27 febbraio.
In particolare, un emendamento presentato dal Governo prevede, tra l’altro:

  • il differimento di due mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli enti creditori non statali possono adottare il provvedimento con cui stabiliscono la non applicazione delle disposizioni sullo stralcio, da comunicare all’agente della riscossione e da pubblicare nel sito internet istituzionale entro lo stesso termine del 31 marzo 2023
  • la possibilità, sempre per gli enti non statali, di adottare un provvedimento, entro il 31 marzo 2023, con cui, viceversa, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni sullo stralcio, con annullamento totale (compreso, quindi, il capitale) del debito fino a mille euro e non più circoscritto alle sole somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Anche in questo caso, il provvedimento andrà comunicato all’agente della riscossione e pubblicato sul sito internet dell’ente creditore entro il 31 marzo 2023. Per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle e per le procedure esecutive relative ai carichi annullati, l’agente della riscossione dovrà presentare apposita richiesta, entro il 30 settembre 2023, all’ente creditore, il quale dovrà provvedervi a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali
  • lo spostamento dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’agente della riscossione trasmette all’ente creditore l’elenco degli importi annullati
  • il differimento di un mese, dal 31 marzo al 30 aprile 2023, dell’operatività della sospensione per le somme cui è applicabile l’annullamento automatico, anche quelle riferite agli enti creditori non statali.

continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 1° febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 2 febbraio
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 3 febbraio
La quarta puntata è stata pubblicata lunedì 6 febbraio
La quinta puntata è stata pubblicata martedì 7 febbraio
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 8 febbraio
La settima puntata è stata pubblicata giovedì 9 febbraio

Tregua fiscale 8: stralcio debiti entro i mille euro, fino al 2015

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