16 Dicembre 2022
Bonus trasporto in acque lagunari, pronto il codice ad hoc per fruirne
Si chiama “6999” il codice tributo istituito con la risoluzione n. 78/E del 16 dicembre 2022 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all’esercizio dell’attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, per l’anno 2022, nella misura massima del 60% dell’ammontare del canone dovuto per quest’anno per le stesse concessioni.
L’agevolazione trova origine nell’articolo 2-bis del Dl n. 103/2021 che ha stabilito, anche, che possa essere spesa solo in compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), in un’unica quota annuale e l’eventuale quota residua non sia riportabile agli anni successivi.
Per l’utilizzo in compensazione del bonus il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal decreto del 7 giugno 2022, a firma dei ministri delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili trasmette via web alle Entrate l’elenco delle imprese concessionarie ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare nel proprio cassetto fiscale l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione.
Ebbene, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione, tramite modello F24 da presentare solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il codice tributo: “6999” denominato “credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari – articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il neonato codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia, precisa la risoluzione odierna, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero, e che l’ammontare del bonus utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso ministero.
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