17 Novembre 2022
Società non stabilita in Italia, e-fattura non obbligatoria
Le cessioni di beni, effettuate da un soggetto identificato ai fini Iva in Italia mediante rappresentante fiscale, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via Sistema di interscambio (Sdi) su base volontaria, dovranno dare luogo all’emissione di fatture analogiche, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 557 del 17 novembre 2022.
Una società non stabilita in Italia, ma ivi identificata ai fini Iva mediante rappresentante fiscale, effettua operazioni di cessioni di beni a clienti stabiliti nella Repubblica di San Marino: pertanto, chiede se ha o meno l’obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti di detti soggetti.
L’Agenzia premette che, in base all’articolo 1, comma 3 Dlgs n. 127/2015, modificato dall’articolo 18, comma 2 Dl n. 36/2022, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio e secondo il formato previsto.
Ebbene, pur a fronte del progressivo ampliamento del campo di applicazione della fatturazione elettronica tramite Sdi, legato anche al rinnovo ed estensione di una precedente deroga concessa in sede europea, restano, quindi, tuttora valide le indicazioni fornite con la circolare n. 14/2019, in cui si è precisato che “l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi <<stabiliti>>’ sul territorio italiano, […] nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, se stabilito in Italia. Tale autorizzazione è stata pienamente recepita dal legislatore, in ultimo espungendo, dall’articolo 1, comma 3 Dlgs 127/2015, il riferimento ai soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i quali non sono tenuti alla fatturazione elettronica. Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di questi ultimi (o dagli stessi poste in essere) per le quali vige l’obbligo di fatturazione, questa potrà comunque essere elettronica via SdI, per accordo tra le parti ovvero per scelta del cedente/prestatore”.
Nell’ambito dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica si pone anche il Dm 21 giugno 2021, con cui sono stati disciplinati gli scambi con la Repubblica di San Marino: ebbene, tale decreto, pur stabilendo la fatturazione elettronica come ipotesi ordinaria, ne prevede la non obbligatorietà per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.
In sostanza, la previsione normativa fa salve le ipotesi tra le quali rientra la certificazione dei corrispettivi – da parte di coloro che sono solo identificati in Italia, senza esservi stabiliti o residenti – dei soggetti che per legge non sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica.
A questi soggetti si applica l’articolo 4 del medesimo decreto, secondo cui:
“1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo;
2. La fattura cartacea di cui al comma 1 è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario;
3. L’operatore italiano che, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’ufficio tributario ai sensi dell’art. 5, lett. b), ne dà comunicazione, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 1 Dpr 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, le cessioni dei beni richiamati, effettuate da un soggetto identificato ai fini Iva in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via SdI su base volontaria (vedi articolo “E-fatture tra San Marino e Italia, pronte le regole tecniche per partire”), dovranno dare luogo all’emissione di fatture analogiche nel rispetto delle evidenziate disposizioni normative.

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