16 Novembre 2022
Associazioni e lavoro sportivo, conferme e novità dal correttivo
Con il decreto legislativo n. 163 del 5 ottobre, pubblicato in Gazzetta il 2 novembre con la serie generale n. 256, sono approvate le modifiche al decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, di attuazione della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, contenute nell’articolo 5 della legge n. 86/2019.
Il decreto legislativo n. 163 entra in vigore domani, 17 novembre, ma la maggior parte degli aggiornamenti, comprese quelli riportati all’articolo 24, di modifica dell’articolo 36 del Dlgs 36/2021, che più direttamente riguardano l’imposizione fiscale, troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio dell’anno prossimo, come specificato con il testo dell’articolo 51 del decreto attuativo dello scorso anno, riformulato dal provvedimento del 5 ottobre.
Il provvedimento pubblicato ieri dispone quindi, per quanto riguarda la nostra materia, alcune variazioni e conferme, sia in campo fiscale che contributivo. All’articolo 24 sono riportate le modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo n. 36/2021. Alla luce della nuova riformulazione è confermata l’esenzione dall’Irpef per i lavoratori autonomi con reddito non superiore a 15mila euro.
Qualora l’ammontare dei compensi percepiti in questo ambito valichi il limite di 15mila euro, specifica il nuovo articolo 36 al comma 6, solo la parte eccedente concorrerà a formare il reddito imponibile.
L’esenzione si riferisce, in generale, ai compensi di lavoro sportivo percepiti nell’area del dilettantismo ma, per agevolare l’inserimento degli sportivi più giovani nel mondo del professionismo, viene estesa anche alle atlete e agli atleti di età inferiore ai 23 anni che rientrano nel settore professionistico. In questo caso il superamento del limite dei 15mila euro comporterà che l’importo sotto tale cifra non contribuirà al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.
Le agevolazioni per i giovani professionisti si applicano, per gli sport di squadra, esclusivamente alle società sportive il cui fatturato nella stagione precedente a quella di applicazione delle disposizioni non sia stato superiore ai 5 milioni di euro.
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