9 Novembre 2022
Plusvalenza da cessione titoli, esenzione per la società irlandese
Con la risposta n. 556 del 9 novembre 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la società di cartolarizzazione ai sensi della normativa irlandese, pur non qualificabile, nel caso in esame, come “investitore istituzionale estero”, per assenza del requisito formale, beneficia, comunque, dell’esenzione della plusvalenza in Italia per la cessione di titoli, poiché l’Irlanda è un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
La società di cartolarizzazione istante, di diritto irlandese, in base a un accordo, ha delegato le attività di gestione del portafoglio di investimento, di amministrazione, nonché tutta una serie di attività ausiliari a un’altra compagine, costituita ai sensi della normativa del Jersey.
Quindi, dopo aver raccolto capitale da investitori istituzionali istituiti in paesi che garantiscono all’Italia un adeguato scambio di informazioni, ha investito nel mercato italiano, attraverso la sottoscrizione di titoli emessi da una società di cartolarizzazione italiana. Successivamente, ha stipulato, con una società di gestione del risparmio. un accordo, con cui quest’ultima ha acquistato, per conto di un fondo dalla stessa gestito, il 100% dei titoli, facendo realizzare all’interpellante una plusvalenza.
Ciò posto, l’istante chiede di sapere quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare alla plusvalenza realizzata e, in particolare, se possa usufruire del regime di esenzione (articolo 5, comma 5, Dlgs n. 461/1997).
L’Agenzia premette che la norma richiamata prevede che “non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81 [ora 67, ndr] Tuir, come modificato dall’articolo 3, comma 1 percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, Dlgs 239/1996, e successive modificazioni”.
In particolare, rientrano nel regime di esenzione dall’imposta sostituiva – di cui al Dlgs 239/1996 – i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, cioè quelli indicati nel Dm 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone e ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari.
Lo stesso regime di esenzione si applica, inoltre, ai soggetti costituiti in Stati e territori white listed:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
b) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Con riferimento alla nozione di “investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria” (novità introdotta dall’articolo 10 del Dl n. 350/2001, cfr. anche circolare n. 23/2002), si tratta di enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. In altri termini, con l’introduzione della disposizione contenuta nella lettera b), sono stati ricompresi nel regime di esenzione anche i soggetti esteri privi di soggettività tributaria costituiti nei predetti Stati e territori, che svolgono l’attività di investitore istituzionale nel senso appena chiarito. Ai soli fini della normativa in esame, inoltre, si considerano tali gli investitori istituzionali che non sono assoggettati direttamente alle imposte sui redditi nello Stato in cui sono costituiti.
Inoltre, nel documento di prassi del 2002, l’Agenzia ha precisato che rientrano nella definizione di “investitori istituzionali esteri”, a titolo di esempio, le società di assicurazione, i fondi comuni di investimento, le Sicav, i fondi pensione, le società di gestione del risparmio, specificamente ricompresi tra gli investitori “qualificati” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del ministro del Tesoro n. 228/1999, in quanto assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti.
In relazione al caso in esame, l’istante, società di diritto irlandese, è costituita in una forma giuridica analoga alle srl, al pari delle comuni “limited companies”, con la differenza principale che queste ultime hanno la possibilità di avere un oggetto sociale molto esteso. A differenza, infatti, delle tradizionali “limited companies”, la forma in cui è costituita l’interpellante deve, invece, obbligatoriamente avere come oggetto sociale esclusivamente la realizzazione di una o più operazioni la cui natura deve essere ben specificata all’interno del proprio atto costitutivo.
Ebbene, dall’atto costitutivo della società si desume che il proprio oggetto esclusivo è quello di operare quale veicolo di cartolarizzazione ai sensi della normativa irlandese, acquisendo, gestendo, detenendo, alienando, finanziando e commercializzando attività finanziarie, svolgendo unicamente l’attività di qualifying company ai sensi della normativa irlandese, essendo, quindi, soggetta al regime tributario previsto da tale articolato legislativo per le operazioni di cartolarizzazione.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che l’istante non appare riconducibile alla categoria degli “investitori istituzionali esteri”, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, Dlgs n. 239/1996. Tuttavia, la società istante è un soggetto passivo di imposta in Irlanda e, pertanto, rientra tra quelli di cui al primo periodo del citato articolo 6.
Quindi, sussistendo tutti i presupposti di legge previsti, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione dei titoli in questione beneficerebbe del regime di esenzione.
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