4 Novembre 2022
Energia ceduta dal comproprietario, si al Superbonus per il fotovoltaico
Può fruire del Superbonus per le spese di installazione dell’impianto fotovoltaico il comproprietario di un immobile che è anche il committente dei lavori, intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti, mentre l’utenza elettrica e il contratto con il Gse per l’energia non auto consumata sono intestati all’altro comproprietario dell’unità, che è anche l’unico residente nell’abitazione. È il chiarimento contenuto nella risposta dell’Agenzia n. 545 del 4 novembre 2022.
L’Agenzia ripercorre la normativa e la prassi sugli interventi che danno diritto al Superbonus, inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici. Come chiarito anche dalla circolare n. 24/2020, anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il Superbonus spetta al contribuente che ha pagato i lavori e che possiede l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o che sia titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o che detenga l’immobile in base a un contratto di affitto. Se l’unità immobiliare ha più proprietari ciascuno ha diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute, a prescindere dalla quota di proprietà.
Riguardo alla cessione dell’energia non consumata, l’Agenzia ricorda che il decreto “Rilancio” (articolo 119, comma 7 Dl n. 34/2020) prevede che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che l’energia avanzata sia ceduta tramite contratto stipulato con il Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa.
Non rileva, invece, la circostanza che l’intestatario dell’utenza elettrica e di tale contratto con il Gse non coincida con il beneficiario del bonus.
In conclusione, l’istante, pur non essendo parte del contratto per la cessione di energia elettrica, potrà ugualmente accedere al credito d’imposta per le spese che ha sostenuto per realizzare l’impianto fotovoltaico, in assenza di una disposizione preclusiva e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.