Normativa e prassi

2 Novembre 2022

Energivore fornitrici, per il bonus contano solo le fatture d’acquisto

La spesa agevolabile che la società energivora, la quale acquista energia sia per i propri consumi sia per rivenderla, deve prendere in considerazione per fruire del credito d’imposta previsto dagli articoli 15 del Dl “Sostegni ter” e 4 del Dl “Energia” è solo quella rilevabile dalle fatture d’acquisto, che consentono di individuare in modo certo e inequivocabile tali oneri.
È la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 538 di lunedì 31 ottobre 2022, fornita a una società che ha sollevato un quesito di natura interpretativa in ordine al criterio di determinazione del quantum dei crediti d’imposta spettanti, in considerazione della peculiare posizione che la stessa riveste sul mercato dell’energia.

Questa dichiara di svolgere, presso uno dei propri siti industriali, diverse funzioni e modalità di accesso al mercato energetico e dell’approvvigionamento di energia elettrica all’ingrosso per i propri consumi, nonché di vendita dell’energia elettrica e termica a clienti industriali facenti parte dello stesso polo industriale. Più nello specifico, in detto sito, l’istante compra energia elettrica all’ingrosso e, come normalmente avviene nel mercato dell’energia elettrica, per i clienti che effettuano approvvigionamenti all’ingrosso della materia prima, gestisce i flussi energetici in eccesso o difetto rispetto ai reali impieghi, mediante un separato contratto di dispacciamento (per l’esattezza, di dispacciamento-prelievo).

Tanto in estrema sintesi premesso, la società chiede – e a tal proposito propone una sua visione del procedimento di calcolo – come debba essere determinata la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre del 2022, alla luce del fatto che di fatto accentra su di sé sia la funzione di acquirente all’ingrosso di energia elettrica sia di venditore della stessa energia nei confronti delle imprese terze appartenenti alla rete interna di utenza gestita dall’istante.
In più, vuole sapere se gli oneri e i proventi di dispacciamento riferiti a consumi di energia elettrica dei primi due trimestri del 2022, che si manifestano dopo il 31 dicembre 2022, possono comunque rientrare nel calcolo.
 
L’Agenzia, nella risposta in esame, non condivide la soluzione interpretativa prospettata dalla società. Infatti, la formula proposta tiene conto, per la determinazione della “Base di credito”, anche del prezzo di rivendita dell’energia elettrica fatturato dall’istante alle imprese terze, mentre il legislatore ha posto alla base del calcolo la sola quantità di energia “acquistata“, senza menzionare in alcun modo l’energia rivenduta. È solo su questa quantità che va calcolata la spesa sostenuta ed è a essa che va applicato il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto.
Pertanto, l’amministrazione rimarca che la spesa agevolabile, nella quale rientrano anche i costi di dispacciamento e commercializzazione, a cui applicare la percentuale di legge, è data dalla quantità di energia acquistata, al netto di quella rivenduta, moltiplicata per il prezzo medio di acquisto per kWh.
In sostanza, la spesa da tax credit è determinata dalle fatture d’acquisto che consentono di individuare in modo certo e inequivocabile tali oneri.

Infine, riguardo al secondo quesito posto, l’Agenzia osserva che la società istante non potrà beneficiare delle agevolazioni in argomento relativamente alle spese fatturate dopo il 31 dicembre 2022, termine entro il quale, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 21/2022, i crediti d’imposta sono utilizzabili (cfr circolare n. 25/2022, paragrafo 3.7).

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