Normativa e prassi

2 Novembre 2022

Pienamente deducibili i premi all’amministratore e ai dirigenti

Con la risposta n. 539 del 31 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che sono deducibili i costi sostenuti in relazione ad accordi di incentivazione, che non difettano dell’inerenza all’attività di impresa, ma, ai fini Irap, assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta limitatamente alla quota parte di essi riferibile al costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero soltanto per la parte riferibile al dirigente apicale.

I soci di una Spa del settore illuminotecnico, nell’anno 2011, ai fini di un rafforzamento patrimoniale e finanziario, decisero di aprire il capitale a terzi, selezionando un fondo di investimento, quale partner ideale per l’attuazione degli ambiziosi piani di sviluppo strategico della compagine. L’operazione di acquisizione venne perfezionata secondo lo schema noto come MLBO (merger leveraged buy out): gli investitori costituirono una società, dotandola delle risorse finanziarie necessarie al fine di procedere, per il tramite di una srl “veicolo”, all’acquisizione dell’intero capitale della spa. Dopo l’acquisizione, la spa ha fuso per incorporazione (inversa) la Srl, ex articolo 2501-bis codice civile, con ciò ottenendo il “trasferimento” del debito bancario contratto per finanziare l’acquisizione in capo alla stessa società target. Per effetto della fusione, le operazioni dell’incorporata sono state imputate al bilancio dell’incorporante e dalla stessa data hanno anche avuto decorrenza gli effetti fiscali.

Nel 2017, contestualmente alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, all’attribuzione delle deleghe e alla definizione dei relativi compensi, è stato deliberato anche il piano di incentivazione spettante al nuovo amministratore delegato, finalizzato ad allineare gli interessi del nuovo amministratore a quelli dei soci. Il piano prevedeva che, al momento dell’uscita dal capitale sociale della spa da parte dei soci, da identificarsi con il cambio di controllo della spa a seguito della cessione della maggioranza delle quote detenute, direttamente od indirettamente, dai soci stessi, l’amministratore delegato maturasse il diritto al pagamento di un bonus in denaro di entità crescente in ragione della valorizzazione di uscita dell’azienda. Considerato l’incarico dell’amministratore delegato, che preclude l’instaurazione di un rapporto contrattuale con la spa, i termini e le condizioni del suo ingaggio erano stati precedentemente concordati e formalizzati tra detto soggetto ed i soci tramite apposito contratto di amministrazione. In tale scrittura privata, i soci si erano impegnati a far sì che l’assemblea della spa, all’atto della sua nomina, deliberasse in favore dell’amministratore delegato anche il diritto condizionato ad un premio una tantum conforme a quanto stabilito dal contratto di amministrazione precedentemente firmato. Dando seguito all’impegno assunto dai soci, gli organi sociali hanno puntualmente deliberato in conformità a quanto previsto dal contratto di amministrazione ed in particolare, riguardo all’exit bonus, per il quale, quindi l’impegno alla corresponsione viene assunto dalla società istante come proprio, nei termini ed alle condizioni già pattuiti contrattualmente tra amministratore delegato e soci. Il piano di incentivazione, sempre in conformità a quanto previsto nel contratto di amministrazione, è stato poi annualmente riconfermato, alle stesse condizioni, in sede di rinnovo delle cariche ed attribuzione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e all’amministratore delegato.
Nel 2021, il piano è stato modificato, con esclusivo riguardo agli aspetti relativi alla quantificazione economica del bonus spettante all’amministratore: anche tale accordo, è stato sottoscritto dai soci e poi recepito dagli organi sociali.
Sempre nel 2021, è stato definito un accordo di incentivazione ad hoc anche a favore del nuovo direttore finanziario della società istante, che prevede il riconoscimento in favore del beneficiario di un premio in denaro da riconoscersi all’uscita, quale incentivo di breve periodo. Il piano prevede, inoltre, a favore del direttore, il diritto alla percezione di un premio straordinario a medio termine, dipendente dal raggiungimento da parte della società istante degli obiettivi economico-finanziari triennali stabiliti nel piano strategico aziendale. Contrariamente a quanto definito per l’ad, in quest’ultimo caso, l’incentivo di breve periodo, in ragione della prossimità temporale all’avvio del processo di uscita e della sua dimensione, non è correlato al valore dell’azienda, ma stabilito in misura fissa. L’incentivo a medio termine, invece, resta condizionato al raggiungimento di determinati risultati da parte della società istante. Inoltre, nel caso del direttore, in quanto lavoratore subordinato, l’impegno al riconoscimento del premio è contenuto in un contratto sottoscritto direttamente dalla spa. Tale accordo non ha, quindi, richiesto il recepimento dell’impegno da parte degli organi societari, essendo stato assunto sin dall’origine dalla società istante.

A prescindere dalle diverse modalità di quantificazione, il bonus risulta in entrambi i casi dovuto solo ed esclusivamente nel caso di uscita, purché a tale data il rapporto di lavoro del beneficiario del piano con la società istante sia ancora in essere. Tuttavia, l’accordo definito con l’amministratore delegato prevede che l’importo del premio dipenda dal valore dell’azienda, come determinato in sede di cessione del capitale sociale, e quindi, seppur indirettamente, dalla performance della società istante.
Al contrario, il sistema incentivante di breve periodo previsto per il direttore finanziario, è stato definito in misura fissa, condizionandolo solamente alla realizzazione del disinvestimento, mentre l’incentivo di medio periodo è stato correlato al raggiungimento di determinati risultati da parte della spa.
In tale contesto, ad esito di una trattativa condotta nel secondo semestre del 2021, è stato definito un accordo con un veicolo controllato da un fondo gestito da una spa per la cessione a quest’ultimo del 100% del capitale sociale della società istante.
Nel gennaio 2022, in prossimità del perfezionamento dell’operazione di vendita, sono state definite alcune modifiche agli accordi in essere con i soggetti beneficiari sopra identificati, finalizzate ad una più puntuale quantificazione del dovuto, ferma restando quale condizione per la spettanza della somma l’effettivo perfezionamento dell’operazione di vendita. La modifica della modalità di quantificazione dell’exit bonus dovuto all’amministratore delegato è stata ovviamente effettuata in conformità all’iter negoziale adottato all’atto dell’assunzione dell’impegno da parte della spa, ovvero, innanzitutto, con la sottoscrizione da parte dello stesso amministratore delegato e dei soci di un contratto modificativo dell’originario contratto di amministrazione e, con successivo recepimento ed approvazione, lo stesso giorno, da parte dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione. Coerentemente con quanto riportato più sopra, invece, la modifica delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro con il direttore è stata stipulata direttamente dalla società istante.
Tanto premesso, la società istante è interessata a conoscere se sia legittimata a portare in deduzione, ai sensi degli articoli 83 e 109 Tuir, il costo imputato nel conto economico 2022 relativo all’importo dei premi corrisposti in relazione agli impegni assunti nei confronti dell’amministratore delegato e del direttore finanziario, in esecuzione dei piani di incentivazione sopra descritti. Più precisamente, dato che il diritto alla percezione del bonus e (esclusivamente con riguardo a quanto previsto per l’amministratore) la sua quantificazione dipendono, rispettivamente, dalla cessione, diretta o indiretta, della spa (in assenza della quale nessun premio è dovuto) e dal valore dell’azienda, la società istante chiede conferma relativamente al fatto che tali condizioni non pregiudichino la sussistenza del requisito dell’inerenza del costo rilevato nel conto economico relativamente ai bonus sopra indicati e conseguentemente la sua piena deducibilità al fine della determinazione del reddito imponibile Ires complessivo da parte della spa nonché per la determinazione del cuneo fiscale per il calcolo del valore della produzione Irap per la quota riferita al direttore finanziario.

L’Agenzia osserva che, a seguito delle modifiche adottate dopo il raggiungimento di un accordo per la vendita dell’intero capitale sociale della spa e recepite dagli organi sociali della società istante, il piano di incentivazione riconosciuto all’amministratore delegato prevede, che, al momento del perfezionamento dell’operazione di vendita dell’intero capitale sociale della spa, venga riconosciuto allo stesso un incentivo in denaro una tantum straordinario costituito dalla somma di una componente fissa e di una componente variabile correlata alla crescita del valore della società istante, mentre al dirigente apicale della società è riconosciuto, al momento del perfezionamento dell’uscita dei soci, un importo di natura straordinaria una tantum sostituivo sia del premio straordinario a medio termine che dell’incentivo di breve periodo inizialmente previsti dal precedente accordo del 2021.

Ebbene, gli incentivi in questione, rappresentano, secondo l’Agenzia, un costo sostenuto dalla società istante al fine di garantire all’amministratore delegato e al dirigente apicale della spa una remunerazione integrativa per i servizi resi, con la conseguenza che l’onere trova causa direttamente nel rapporto di lavoro in essere con la società istante, cui i predetti soggetti sono legati in modo esclusivo. Per quanto concerne l’inerenza dell’onere corrispondente ai premi riconosciuti in attuazione dei piani di incentivazione, l’Agenzia argomenta che il principio di inerenza dei costi è legato all’attività esercitata dall’impresa, nel senso che si rendono deducibili i costi che si riferiscono ad attività e operazioni che concorrono a formare il reddito, compresi gli oneri sostenuti in proiezione futura, se connessi ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi (cfr. circolare ministeriale n. 30/1983, risoluzioni nn. 158/1998 e 196/2008). Lo stesso principio, tra l’altro, è stato affermato dalla Corte di cassazione in materia di inerenza dei costi deducibili, il quale “deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all’attività imprenditoriale nel suo complesso” (cfr. Cass. nn. 6368/2021; 559/2020; 902/2020, ma vedasi anche Cass. nn. 1465/2009; 24930/2011; 4041/2015).

Nel caso in esame, secondo l’Agenzia, nonostante la circostanza che il diritto alla percezione degli incentivi dipenda dal perfezionamento dell’operazione di vendita da parte dei soci dell’intero pacchetto azionario della spa, non può negarsi la correlazione tra il costo sostenuto dalla società istante e l’esercizio della sua attività. Infatti, i premi riconosciuti all’amministratore delegato e al dirigente apicale della società istante hanno lo scopo di accrescere l’impegno proferito dagli stessi soggetti nello svolgimento della propria attività lavorativa, con un effetto positivo sull’attività aziendale e quindi, in modo potenziale ed indiretto, sullo stesso valore dell’azienda (al quale peraltro risulta correlata la parte variabile dell’exit bonus spettante all’amministratore delegato). Non può negarsi che la spa abbia beneficiato dei servizi resi dai propri dipendenti in termini di miglioramento delle prospettive aziendali di crescita. In definitiva, secondo l’Agenzia, si devono riconoscere fiscalmente i costi sostenuti in relazione agli accordi di incentivazione descritti, non difettando l’inerenza degli stessi all’attività di impresa.

Ai fini Irap, l’Agenzia ricorda la modifica normativa per la quale è deducibile il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, disposizione che si applica a partire dal periodo d’imposta 2021. Tanto premesso, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 132/2008, i costi corrispondenti ai premi incentivanti assumano rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta limitatamente alla quota parte di essi riferibile al costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero soltanto per la parte riferibile al dirigente apicale.

Pienamente deducibili i premi all’amministratore e ai dirigenti

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